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Unioni civili ed effetti su lavoro e previdenza

  • Lavoro

Elenchiamo i principali effetti su lavoro e previdenza derivanti dal riconoscimento da parte del legislatore delle coppie di fatto.

  1. in caso di morte del dipendente, le indennità indicate agli articoli 2118 e 2120 del codice civile (ovvero competenze e spettanze di fine rapporto) devono corrispondersi al convivente;
  2. in materia di TFR la legge richiama espressamente l’art. 12 bis della L. 89/70 sul divorzio, cosa che comporta il diritto di uno dei due partner titolare dell’assegno di mantenimento, a percepire il 40% del TFR liquidato al convivente in caso di cessazione del rapporto di lavoro in relazione a quanto maturato durante l’unione civile;
  3. il diritto al congedo assimilabile a quello matrimoniale con i medesimi effetti anche economici a seguito dell’intervenuta unione;
  4. il diritto ai permessi della L. 104 per assistenza al partner disabile e al congedo ai 3 giorni per lutto o grave infermità dell’altra parte;
  5. nel part – time la facoltà di revocare il consenso alle clausole elastiche per assistere il partner affetto da patologie oncologie o, per la stessa ragione, la priorità nel diritto della trasformazione del rapporto da full time a part time
  6. il diritto di convalida delle dimissioni rese dal lavoratore quando viene costituita un’unione civile fino ad un anno dopo, in analogia con il caso della contrazione di matrimonio
  7. la nullità di licenziamento intimato in concomitanza con l’unione civile, in analogia con il matrimonio
  8. trattamento negli assegni familiari analogo alle coppie eterosessuali
  9. reversibilità dei trattamenti INAIL
  10. dal punto di vista fiscale, diritto a fruire delle detrazioni per il partner considerato a carico, in presenza delle condizioni di legge.

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