Vai al contenuto

Somme corrisposte nelle conciliazioni: trattamento fiscale della buonuscita

Imponibilità delle somme corrisposte nelle conciliazioni: trattamento fiscale della buonuscita.

Uno dei temi con cui si ha a che fare nelle conciliazioni di lavoro è quello dell’imponibilità delle somme.

Valga anzitutto osservare che nelle conciliazioni “tombali” vi sono sostanzialmente due tipi di chiusura: la transazione, che rappresenta una concessione reciproca delle parti posta in essere al fine di cessare un contendere; la rinuncia, che è un atto unilaterale in cui una parte abdica ai propri diritti, anche in assenza di corrispettivo specifico.
La transazione può essere semplice o novativa: nel primo caso le parti non cambiano il titolo originario (ovvero la materia del contendere); nella seconda, le parti raggiungono un’intesa avulsa ed autonoma rispetto al pregresso.
Infine, valga considerare che è utile altresì la distinzione tra le somme corrisposte per ristorare un lucro cessante (mancato guadagno), che sono imponibili a seconda della tipologia di titolo che vanno a ristorare e le somme corrisposte per il danno emergente, che sono invece di regola esenti.
Ciò premesso, quanto all’imponibilità delle somme corrisposte nelle conciliazioni, si può così riassumere:

  1. L’amministrazione finanziaria in genere ritiene che le somme corrisposte nell’ambito della transazione novativa siano soggette ad imponibilità fiscale ordinaria e anche contributiva;
  2. Sono contributivamente esenti le somme erogate per vicende dove non è costituito un rapporto di lavoro (lavoro occasionale, somme erogate per fare o non fare, mancata esecuzione di una promessa di assunzione, rinuncia alla richiesta di assunzione in caso di appalto, distacco o somministrazione, rinuncia all’azione di responsabilità solidale nell’appalto). In questi casi si rientra nella tipologia dell’art. 67 TUIR e deve essere operata solo una trattenuta a titolo di acconto sull’imposta dovuta dal percipiente, che dovrà quindi inserire nella propria dichiarazione gli importi sui cui pagherà la tassazione ordinaria.
  3. Le somme corrisposte in occasione della cessazione o relativamente a transazioni che hanno ad oggetto il licenziamento sono esenti da contribuzione e sono fiscalmente assoggettate all’aliquota fiscale di TFR, in quanto, appunto, somma che torva origine nella cessazione del rapporto di lavoro. Questo è proprio il caso del trattamento fiscale della buonuscita.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *