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Rito Fornero: si allo stesso giudice per fase sommaria e opposizione

Rito Fornero: sì allo stesso giudice per fase sommaria e opposizione
(da Guida al Lavoro, n. 23/15, articolo di ANGELO ZAMBELLI)

Il fatto
Una lavoratrice, licenziata per giusta causa, impugnava il recesso dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Milano con ricorso ex art. 1, comma 48, legge 28 giugno 2012 n. 92 e, a fronte del rigetto dello stesso, proponeva opposizione ai sensi del successivo comma 51.
Il fascicolo del procedimento di opposizione, tuttavia, veniva assegnato al medesimo giudice estensore dell’ordinanza oggetto di impugnazione: pertanto, la lavoratrice presentava istanza di ricusazione ai sensi dell’art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il Collegio chiamato a pronunziarsi sulla questione giudicava «rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 51, comma I, n. 4 c.p.c. e 1, comma 51, legge 28 giugno 2012 n. 92 (disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), nella parte in cui non prevedono l’obbligo di astensione per l’organo giudicante (persona fisica) investito del giudizio di opposizione ex art. 51, comma 1, l. 92/12 che abbia pronunciato l’ordinanza ex art. 1, comma 49, l. 92/2012, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione». (Tribunale di Milano, ordinanza 27 gennaio 2014, n. 87).
In particolare, nel rimettere la questione all’attenzione del Giudice delle Leggi, il Collegio evidenziava:
che l’art. 51, comma primo, n. 4, c.p.c. presuppone che il giudice debba astenersi nel giudizio laddove «ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo» e che questo presupposto «non sussiste, nella vigente formulazione normativa degli artt. 51, comma 1, n. 4 c.p.c. e 1, comma 51, legge 28 giugno 2012 n. 92», né è estendibile «a casi non espressamente previsti dal Legislatore (…) (Cass. Civ., Sez. Un., 8 ottobre 2001 n. 12345, Rv. 550812)».
In particolare, veniva sottolineato che «la morfologia strutturale dell’istituto processuale introdotto dalla l. 92/2012 corrisponde (…) integralmente al codice genetico tipico dei procedimenti bifasici, in cui l’unico processo di merito è scandito da due fasi: una preliminare sommaria, e una (eventuale: se c’è opposizione) di cognizione piena. Si versa, in buona sostanza, nell’ambito delle forme procedimentali che prevedono provvedimenti interinali a contenuto decisorio, cedevoli nel corso del successivo giudizio di merito. In ipotesi del genere, è notoriamente escluso che possa trovare applicazione l’obbligo dell’astensione, tant’è che, quando il Legislatore ha voluto esprimere una riserva, lo ha fatto in modo espresso (v. ad es., art. 186-bis disp. att. c.p.c. per la trattazione delle opposizioni in materia esecutive, come introdotto dalla legge 18 giugno 2009 n. 69)».
Con la conseguenza che «stante l’attuale tenore delle norme da applicare all’odierno processo» il giudice del quale era stata domandata la ricusazione «non aveva l’obbligo di astensione e, pertanto, la domanda di ricusazione dovrebbe essere rigettata; potrebbe, invece, essere accolta per effetto dell’accoglimento della qui sollevata eccezione di incostituzionalità»;
che una «interpretazione adeguatrice» sarebbe risultata «infruttuosa», poiché il dato normativo non si presterebbe ad interpretazioni diverse da quella emergente dalla mera lettura del testo, né si sarebbe potuto applicare il principio espresso dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto del 15 ottobre 1999, n. 387, «come ad esempio ritenuto dalla Corte di Appello di Milano, nella sentenza n. 1577 del 13 dicembre 2013».
In particolare «l’estensione per analogia, alla fattispecie odierna, del principio di diritto espresso nella citata sentenza interpretativa di rigetto della Consulta, lascerebbe comunque irrisolta la quaestio juris sottesa al giudizio di opposizione previsto dalla l. 92/12, sottraendo al Giudice delle Leggi quel potere di giudizio – su casi quali quello qui trattato – che contribuisce a salvaguardare l’interesse pubblico fondamentale alla certezza del diritto (soprattutto processuale).
Alla luce del ragionamento sin qui svolto: il rito ex lege 92/12 non prevede che il giudice delle due fasi debba essere diverso e questa previsione non può nemmeno ricavarsi per via interpretativa attingendo al bacino di Corte Cost. 387/99».
quanto, infine, al merito, veniva evidenziato «di dovere prospettare la questione di incostituzionalità delle suddette norme tenuto conto, comunque, del rilievo che possono assumere i diversi esiti interpretativi cui è giunta la Corte d’appello di Milano nella sentenza n. 1577/2013 e i concreti riflessi ordinamentali e organizzativi che ne derivano nella gestione del processo del lavoro, per violazione degli artt. 3, 24, 111 della Costituzione. In tale prospettiva può ipotizzarsi che il fatto che il rito qui esaminato sia diverso, strutturalmente e funzionalmente, dal rito disegnato nell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, in quanto assimilabile ai procedimenti bifasici, non esclude che, in questa fattispecie, la previsione di un «giudice persona fisica unico» si ponga in contrasto con la Carta Costituzionale. La particolare struttura procedimentale, introdotta dalla l. 92/12, pur mirando a costituire un procedimento scandito da due fasi – di cui una urgente e sommaria e l’altra di piena cognizione – pur non istituendo, in senso tecnico, un “grado” di giudizio, mette mano, di fatto, a una volta processuale in cui la seconda delle fasi può assume valore impugnatorio con contenuto sostanziale di revisio prioris instantiae».
La Corte Costituzionale ha ritenuto ammissibile la questione rimessa alla sua attenzione con la decisione che andiamo a esaminare.
La normativa di riferimento
Sappiamo che uno dei problemi applicativi più “faticosi” che gli operatori del diritto si sono trovati ad affrontare pochi mesi dopo l’entrata in vigore della Legge 28 giugno 2012, n. 92 e, per quanto qui di interesse, del cd. “rito Fornero” è stato quello relativo alla terzietà del giudice tra fase sommaria (detta necessaria e caratterizzata da particolare celerità) e opposizione (detta eventuale, nella quale la struttura del giudizio è quella ordinaria attualmente in vigore per il rito del lavoro)1.
Sappiamo, altresì, che i precetti di cui agli artt. 24, 101 e 104, primo comma, della Costituzione garantiscono a «tutti» un processo che deve essere connaturato dalla imparzialità dell’organo giudicante, il quale – pur «autonomo e indipendente da ogni altro potere» – è soggetto «soltanto alla legge».
In particolare, poi, l’art. 111, comma primo e secondo, della Costituzione dispone che: «la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata».
Le garanzie costituzionali sin qui ricordate sono trasposte nel codice di rito negli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile relativi ai casi di «astensione del giudice», nonché di «ricusazione» dello stesso.
Come ricordava anche l’ordinanza n. 87/2014 del Tribunale di Milano, ai sensi dell’art. 51, comma primo, n. 4): «il giudice ha l’obbligo di astenersi: (…) 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico».
Nel corso degli anni questa norma è stata oggetto di ripetuti interventi interpretativi, anche della Corte Costituzionale, perché in occasione di varie modifiche legislative di carattere processuale è sorto più volte il seguente interrogativo: che cosa si deve intendere per «altro grado del processo»?
Nell’ordinanza di rimessione di cui si è detto è stato correttamente ricordato che a questa domanda aveva risposto nel 1999 proprio la Corte Costituzionale quando (in relazione al procedimento ex art. 28 Stat. Lav.) aveva così deciso: «è infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 51, 1º comma, n. 4, e 2º comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede incompatibilità tra le funzioni del giudice che pronuncia decreto di repressione della condotta antisindacale ex art. 28 l. 20 maggio 1970 n. 300 e quelle del giudice dell’opposizione a tale decreto, poiché la fattispecie rientra all’evidenza nell’ambito della previsione di tale disposizione del codice di rito, in quanto l’espressione «altro grado» contenuta nell’art. 51, 1º comma, n. 4, c.p.c. non può avere un ambito ristretto al solo diverso grado del processo, secondo l’ordine degli uffici giudiziari come previsto dall’ordinamento giudiziario, ma deve ricomprendere anche la fase che, in un processo civile, si succede con carattere di autonomia, avente contenuto impugnatorio, caratterizzata da pronuncia che attiene al medesimo oggetto e alle stesse valutazioni decisorie sul merito dell’azione proposta nella prima fase, ancorché davanti allo stesso organo giudiziario, in riferimento agli art. 3 e 24 cost.»2.
A questo principio – sempre come ricorda l’ordinanza n. 87/2014 – aveva aderito la Corte d’Appello di Milano con la sentenza 13 dicembre 2013, n. 15773, ricordando altresì un parere del Consiglio Superiore della Magistratura (anteriore, peraltro, all’entrata in vigore della Legge 92/2012), secondo cui: «la fase di opposizione assimilabile a quella a decreto ex articolo 28 L 300/70 non potrà essere trattata dallo stesso giudice che ha trattato la fase urgente per problemi di incompatibilità discendente dalla nota sentenza della Corte Costituzionale 15 ottobre 1999 n. 387»4.
Quanto espresso in quella sentenza, tuttavia, non è stato condiviso da altri Tribunali e Corti5, secondo cui permettere l’astensione del giudice nella opposizione comporterebbe soltanto riflessi negativi6.
Valga peraltro segnalare che sia l’uno che l’altro indirizzo in tema prendevano le mosse da identici precedenti sia della Corte Costituzionale che della Corte Suprema di Cassazione.
Si rendeva, dunque, più che mai auspicabile un nuovo intervento di interpretazione costituzionale.
La decisione della Corte Costituzionale
Con la sentenza depositata il 13 maggio 2015, la Corte Costituzionale ha esaminato le deduzioni prospettate dal Collegio remittente e, rigettate le questioni di inammissibilità formulate dall’Avvocatura dello Stato, al termine di un articolato percorso argomentativo ha concluso per l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale.
Innanzitutto, sono stati ricordati i punti della questione posta al suo vaglio, essendo la Corte chiamata a stabilire «se l’art. 51, primo comma, numero 4), del codice di procedura civile, prevedente l’obbligo di astensione in capo al magistrato che abbia conosciuto della causa «in altro grado del processo» e l’art. 1, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), per il quale (nel contesto del nuovo rito impugnatorio dei licenziamenti), avverso l’ordinanza che decide in via semplificata sul ricorso del lavoratore, può essere proposta opposizione «da depositare dinanzi al tribunale che ha emesso il provvedimento opposto» ? nella parte in cui (dette norme) non prevedono l’obbligo di astensione per l’organo giudicante (persona fisica) investito della suddetta opposizione ove abbia pronunciato l’ordinanza opposta» víoli:
l’art. 3, primo comma, della Costituzione, per l’assunta irragionevolezza della diversità di disciplina rispetto alla (sostanzialmente) simile ipotesi prevista dall’art. 669- terdecies, secondo comma, c.p.c.;
gli artt. 24 e 111 Cost., per la ravvisata lesione del diritto alla tutela giurisdizionale sotto il profilo di esclusione dell’imparzialità del giudice.
La Corte principia nel suo ragionamento da identico presupposto indicato nell’ordinanza di rimessione: vale a dire che nel caso di specie non possa trovare applicazione il principio espresso nella richiamata pronunzia n. 387/199, poiché «mentre il rito di cui al citato art. 28 della legge n. 300 del 1970, attivato su ricorso degli organismi locali, ha la funzione esclusiva di reprimere la condotta antisindacale del datore di lavoro, ed ha vocazione, quindi, sanzionatoria ed ambito di cognizione correlativamente limitato – per cui la successiva opposizione ha contenuto effettivamente impugnatorio del provvedimento opposto – il procedimento disciplinato dalla legge n. 92 del 2012 ha, viceversa, ad oggetto un determinato rapporto di lavoro, in un giudizio che vede confrontarsi parti legate da un vincolo negoziale, con un ambito di cognizione ben più ampio, che può arrestarsi ad una prima fase di valutazione sommaria, ma suscettibile di evolversi nell’esame più approfondito che le parti richiedano nella successiva fase, appunto, della opposizione».
Dopo di che ha anche dato atto della circostanza che – sul tema oggetto di scrutinio – si è ripetutamente espressa la Corte Suprema di Cassazione7 chiarendo che il carattere peculiare del rito introdotto nel 2012 sta nell’articolazione in due fasi del giudizio di primo grado: «dopo una fase iniziale concentrata e deformalizzata – mirata a riconoscere, sussistendone i presupposti, al lavoratore ricorrente una tutela rapida ed immediata e ad assegnargli un vantaggio processuale […] ove il fondamento della sua domanda risulti prima facie sussistere alla luce dei soli atti di istruzione indispensabili – il procedimento si riespande, nella fase dell’opposizione, alla dimensione ordinaria della cognizione piena con accesso per le parti a tutti gli atti di istruzione ammissibili e rilevanti»8.
Ne consegue – secondo la Corte Costituzionale – che la fase di opposizione non costituisce una revisio prioris instantiae della fase precedente, ma solo «una prosecuzione del giudizio di primo grado»: pertanto, non contempla l’obbligo di astensione del giudice che abbia pronunziato l’ordinanza opposta, previsto dall’art. 51, primo comma, numero 4), c.p.c., atteso che la norma di rito (come si è visto) è tassativa nel prevedere l’astensione del «magistrato» che abbia conosciuto della controversia «in altro grado del processo», non «nel medesimo».
In dettaglio, la Corte evidenzia che – diversamente da quanto affermato nell’ordinanza di rimessione – l’esclusione di una simile natura dell’opposizione deriverebbe «inequivocabilmente (…) dal ruolo e dalla funzione che assolve la richiamata fase oppositoria nella struttura del giudizio di primo grado, nel complessivo contesto del nuovo rito speciale delle controversie avente ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti di cui all’art. 18 della legge n. 300 del 1970. In questo caso, l’opposizione non verte, infatti, sullo stesso oggetto dell’ordinanza opposta (pronunciata su un ricorso “semplificato”, e sulla base dei soli atti di istruzione ritenuti, allo stato, indispensabili), né è tantomeno circoscritta alla cognizione di errores in procedendo o in iudicando eventualmente commessi dal giudice della prima fase, ma – come già detto – può investire anche diversi profili soggettivi (stante anche il possibile intervento di terzi), oggettivi (in ragione dell’ammissibilità di domande nuove, anche in via riconvenzionale, purché fondate sugli stessi fatti costitutivi) e procedimentali, essendo previsto che in detto giudizio possano essere dedotte circostanze di fatto ed allegati argomenti giuridici anche differenti da quelli già addotti e che si dia corso a prove ulteriori».
Alla luce di una simile premessa, la Corte delle Leggi ha escluso che si possa ravvisare una violazione dei precetti costituzionali per i seguenti motivi.
Con riferimento all’art. 3 Cost., perché il rito previsto dai commi 48 e 51 della legge 92/2012 sarebbe «ben differente» da quello di cui all’art. 669terdecies c.p.c., poiché il cd. “Rito Fornero” risulta scandito «da una prima, necessaria, fase sommaria e informale e da una successiva, eventuale, fase a cognizione piena; mentre, nell’ipotesi disciplinata dal richiamato art. 669-terdecies cod. proc. civ., il reclamo avverso l’ordinanza, con la quale è stata concessa o denegata la misura cautelare dal giudice monocratico del Tribunale, integra una vera e propria impugnazione che «si propone al collegio» del quale, appunto, «non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato».
Con riferimento, poi, agli artt. 24 e 111 Cost., la Corte ricorda il suo consolidato orientamento secondo cui «nel processo civile (…) il principio di imparzialità del giudice, cui è ispirata la disciplina dell’astensione, si pone in modo diverso in riferimento, rispettivamente, alla pluralità dei gradi del giudizio ed alla semplice articolazione dell’iter processuale attraverso più fasi sequenziali, necessarie od eventuali (per tutte, ordinanza n. 220 del 2000)».
Con la conseguenza che:
è stato «reiteratamente escluso che il suddetto principio – che rimanda anche agli artt. 3, 25, 101 e 104 Cost., oltre che ai parametri evocati dai rimettenti ? risulti violato con riguardo a varie tipologie di procedimenti bifasici»;
così come è stato precisato che «sussiste (…) l’obbligo di astensione quando il procedimento svolgentesi davanti al medesimo giudice sia solo «apparentemente “bifasico”» mentre, in realtà, esso «per la sostanziale identità di valutazioni da compiersi in entrambe le fasi […] si articola in due momenti, il secondo dei quali assume il valore di vera e propria impugnazione, e acquista, pertanto, i caratteri essenziali di “altro grado del processo”» (sentenza n. 460 del 2005)».
Osservazioni conclusive
La Corte conclude affermando che «il fatto che entrambe le fasi di detto unico grado del giudizio possano essere svolte dal medesimo magistrato non confligge con il principio di terzietà del giudice e si rivela, invece, funzionale all’attuazione del principio del giusto processo, per il profilo della sua ragionevole durata. E ciò a vantaggio anche, e soprattutto, del lavoratore, il quale, in virtù dell’effetto anticipatorio (potenzialmente idoneo anche ad acquisire carattere definitivo) dell’ordinanza che chiude la fase sommaria, può conseguire una immediata, o comunque più celere, tutela dei propri diritti, mentre la successiva, ed eventuale, fase a cognizione piena è volta a garantire alle parti, che non restino soddisfatte dal contenuto dell’ordinanza opposta, una pronuncia più pregnante e completa».
A sommesso parere di chi scrive il disposto dell’art. 111 Cost. non risulta particolarmente preservato, anche perché – come annotato nella sentenza n. 1577/2013 della Corte di Appello di Milano – le due fasi di cui si discute hanno ad oggetto la stessa «res iudicanda»9: pertanto, affermare che vi sarebbero sostanziali differenze negli ámbiti e nei poteri di cognizione tra la prima (sommaria) e la seconda fase (ordinaria) che ben giustificherebbero l’assegnazione dell’opposizione allo stesso giudice, preservandone la dovuta neutralità, non risulta convincente: a ciò basterebbe l’esperienza in giudizio di un singolo caso.
Non resta, tuttavia, che prendere atto di quanto affermato dalla sentenza annotata, confidando che quanto meno l’effetto acceleratorio risulti effettivamente tale.
Infine, una nota di consolazione: il D.Lgs. 23/2015 (attuativo del cd. “Jobs Act”), dopo aver introdotto il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, ha abolito il cd. “Rito Fornero” (introdotto nel 2012!) per i neoassunti.
Disposizione, quest’ultima, che ha visto un consenso unanime tra gli addetti ai lavori, compresi i più critici della riforma appena approvata: trattandosi di mera norma processuale, francamente non si è capito perché riservare tale “privilegio” solo agli assunti dopo il 7 marzo 2015.

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