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Licenziamento nei tempi di JOBS ACT: il Tribunale di Milano dispone la reintegrazione anche per un licenziamento formalmente intimato per Giustificato Motivo Oggettivo.

Rilevantissima sentenza del 13 giugno 2017 emessa dal Tribunale di Milano che ha disposto la reintegrazione di un lavoratore, assistito dal nostro Studio, che pur essendo stato assunto con un regime a tutele crescenti (Jobs Act) è stato illegittimamente licenziato per asserito giustificato motivo oggettivo.

Nel caso di specie un lavoratore, assunto nell’ottobre 2015 da una cooperativa con meno di 15 dipendenti per svolgere le mansioni di tecnico commerciale è stato destinatario di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo a ridosso di alcune contestazioni disciplinari.

In particolare il dipendente riceveva una prima contestazione disciplinare nel giugno del 2016, una seconda nel luglio del 2016 ed una terza i primi del mese di agosto dello stesso anno, salvo poi ricevere, in data 19 agosto, una lettera di licenziamento per asserito giustificato motivo oggettivo, legato alla pretesa necessità di riduzione dei costi per una più economica gestione dell’attività, con ripartizione delle sue mansioni al personale esistente.
Tramite il nostro Studio il ricorrente promuoveva una causa tesa ad accertare la natura ritorsiva del licenziamento, con chiara natura disciplinare, e con motivo determinate illecito.
Appariva chiaro, infatti, come l’utilizzo da parte del datore di lavoro di una ragione di natura oggettiva, formalmente addotta alla base del licenziamento, nascondesse la reale volontà del datore di lavoro di licenziare il dipendente per motivi soggettivi.

Nel caso di specie, peraltro, le contestazioni disciplinari erano risultate prive di fondamento, come privo di fondamento è risultato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo al dipendente in regime di jobs act, posto che l’azienda si difendeva sostenendo – ma non provando – una diversa ragione, legata all’esternalizzazione del servizio cui era prima preposto il lavoratore.

L’irrilevanza delle contestazioni, unitamente all’insussistenza dei motivi oggettivi posti alla base del licenziamento, hanno condotto il Giudice a considerare nullo il licenziamento e a disporre la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
La sentenza è davvero rilevante e può rappresentare un importate precedente in un contesto normativo gravemente carente sotto il profilo delle tutele, proprio per i lavoratori assunti con il regime delle tutele crescenti (jobs act).

In un importante passaggio il Giudice rileva che “scegliendo il motivo del licenziamento il datore di lavoro può infatti orientare l’esito del processo, tanto è vero che ove il datore di lavoro voglia porre fine al rapporto senza correre il rischio di dover reintegrare il lavoratore, potrebbe prediligere un motivo del licenziamento, pur artefatto, ma in difetto del quale la reintegra resta comunque preclusa”. Ciò, continua il Giudice, “potrebbe indurre il datore di lavoro a prospettare falsamente la sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento al fine di liberarsi del lavoratore senza correre il rischio di doverlo reintegrare”.

In assenza di prova in ordine ai motivi del licenziamento, quindi, si può presumere indiziariamente il motivo illecito di licenziamento, specie se comminato a ridosso di alcune contestazione disciplinari che poi non hanno avuto seguito.
Il giudice ha quindi dichiarato nullo il licenziamento e disposto la reintegrazione del lavoratore sul posto di lavoro, con diritto al pagamento delle retribuzioni dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegrazione.

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