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Recesso datoriale da un contratto collettivo

Secondo la sentenza n. 29187 del 13 novembre 2018, è riconosciuta al datore di lavoro la legittima facoltà di recesso da un contratto collettivo stipulato a tempo indeterminato e senza predeterminazione del termine di scadenza.

Esso infatti non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, altrimenti vanificandosi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve essere parametrata su una realtà socioeconomica in continua evoluzione e sempre che il recesso sia esercitato nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto e non siano lesi i diritti intangibili dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole ed entrati in via definitiva nel loro patrimonio.

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