Su proroghe e rinnovi del contratto a termine è intervento il Decreto n. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”), entrato in vigore lo scorso 15 agosto 2020, che ha riscritto nuovamente la disciplina delle condizioni per proroghe e dei rinnovi dei contratti a termine nel contesto dell’emergenza epidemiologica, da un lato, sostituendo la precedente disposizione di riferimento, contenuta nell’art. 93, co. 1, del Decreto Rilancio, dall’altro abrogando la (discutibile) norma sulla proroga automatica di cui all’art. 93, co-1 bis, di tale ultimo decreto.
Dal 15 agosto 2020, il Decreto Rilancio, per effetto della novella legislativa operata dall’art. 8 del Decreto Agosto, prevede testualmente che: «In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all’art. 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1, decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81».
In sintesi:
a) allungamento della finestra al 31 dicembre 2020 per rinnovi e proroghe a-causali;
b) periodo massimo di 12 mesi delle proroghe e dei rinnovi a-causali;
c) utilizzo di tali istituti, dettati dall’emergenza epidemiologica, per una sola volta
In sostanza in tema di proroghe e rinnovi del contratto a termine nel Decreto Agosto prevede la possibilità di prorogare o rinnovare fino al 31 dicembre 2020, superando il precedente limite temporale del 30 agosto 2020, senza obbligo di apporre la relativa causale.
La facoltà di utilizzare gli istituti della proroga e del rinnovo del contratto a tempo determinato non è più motivata per far fronte al riavvio delle attività, ma è e misura che viene accordata alle parti in considerazione dell’emergenza epidemiologica.
La deroga all’obbligo di causale, previsto in via generale dall’art. 21 del D.lgs. n. 81/2015 dopo la novella del DL n. 87/2018 (cd. Decreto Dignità), è concessa per tutti i contratti a termine e non solo per quelli che erano in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il Legislatore fa riferimento letterale ai soli contratti a tempo determinato, ma la disposizione della deroga dell’obbligo di causale vale anche ai contratti di somministrazione di lavoro a termine. L’art. 34 del D.lgs. n. 81/2015 estende alla somministrazione la disciplina dell’art. 21, co. 1, sulle condizioni di ammissibilità per rinnovi e proroghe.
Nella precedente formulazione del Decreto Rilancio, l’art. 93 recitava testualmente «È possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020».
Ci si chiedeva se il 30 agosto 2020 rappresentasse il limite massimo di durata del contratto a termine rinnovato o prorogato senza causali (interpretazione rigida, avallata da alcune slide del Ministero del Lavoro e dall’Ispettorato del Lavoro con nota prot. n. 160/2020) oppure il termine massimo entro cui fosse possibile stipulare proroghe o rinnovi (interpretazione più elastica) con scadenza collocabile oltre tale finestra
A nostro avviso, l’attuale testo dell’art. 93, dopo la novella del Decreto Agosto, consente di potere affermare che alle parti è concesso di procedere alla stipulazione di proroghe e rinnovi fino al 31 dicembre 2020 e, avendo previsto il Legislatore la possibilità di durata massima di 12 mesi, i rapporti potranno andare oltre il 31 dicembre 2020.
Resta fermo che la durata complessiva del rapporto, considerando il contratto iniziale e rinnovi/proroghe successivi, non deve mai superare i 24 mesi.
Gli istituti di rinnovi e proroghe a-causali sono utilizzabili solo una volta.
Tuttavia, a nostro avviso, essendo questa una disposizione nuova in vigore dal 15 agosto 2020, proroghe e rinnovi a-causali potranno essere stipulati entro il 31 dicembre 2020 anche da quei datori di lavoro, che, sotto la vigenza della precedente disciplina del Decreto Rilancio, avevano già proceduto a prorogare e rinnovare in deroga all’obbligo di motivazione.
Rimane inderogabile, come appena detto, la durata complessiva del rapporto a 24 mesi.
In sede di conversione del Decreto Rilancio, la Legge n. 77/2020 aveva inserito il comma 1 bis all’art. 93 del Decreto Rilancio, secondo cui «il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19».
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota del 21 luglio 2020, aveva inteso la norma come disciplinante una fattispecie di proroga automatica che investiva tanto i contratti di apprendistato di cui agli artt. 43 e 45 del D.Lgs. n. 81/2015, con esclusione pertanto dell’apprendistato professionalizzante, nonché i contratti a termine anche in regime di somministrazione.
L’applicazione di questa disposizione era cosi problematica che lo stesso Ispettorato, con la richiamata nota, aveva dichiarato di riservarsi «di fornire ulteriori indicazioni d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche in ragione delle ricadute che determina in particolare sulla restante disciplina in materia di contratti a tempo determinato».
Il Decreto Agosto abroga il predetto comma 1 bis dell’art. 93 del Decreto Rilancio e pertanto non sono previste più dal 15 agosto scorso proroghe automatiche tanto per contratti a termine, anche in somministrazione, quanto per contratti di apprendistato non professionalizzante.