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Privacy e controllo del lavoratore: limiti del datore di lavoro

  • Privacy

Con il presente articolo si vuole compiere una veloce panoramica sul tema privacy e controllo dei lavoratori alla luce di recenti interventi del garante della privacy.

Il tema pare essere molto attuale non solo per il rinnovato e sempre più marcato interesse che riguarda il tema del diritto alla riservatezza e alla gestione dei dati ma anche perché, con il jobs act, sono state introdotte delle modifiche in tema di controllo a distanza dei lavoratori che consentono, in determinati contesti, di invadere la sfera personale dei dipendenti e utilizzare le informazioni raccolte anche ai fini disciplinari.

Il tema privacy incrocia quello del controllo dei lavoratori anzitutto nell’ambito e-mail e smartphone.

Il garante in proposito ha precisato che il controllo dei lavoratori operato dal datore di lavoro deve sempre garantire la dignità e la libertà dei lavoratori dipendenti. Il datore di lavoro che intenda controllare le e-mail aziendali del lavoratore deve anzitutto provvedere a informare il dipendente che intende farlo, indicando anche le modalità di utilizzo delle e-mail. Il garante ha ritenuto illegittima la condotta del datore di lavoro che conserva le e-mail del dipendente per un periodo di 10 anni come quella del datore di lavoro che, dopo 6 mesi dalla cessazione del rapporto, continua a mantenere attivo un indirizzo e-mail del dipendente. A parere del garante sono anche vietate verifiche indiscriminate e massive delle e.mail. Quindi in sostanza le e-mail possono essere controllate purchè non in maniera indiscriminata, purchè il dipendente venga informato e nell’ambito dei principio di continenza e non eccedenza.

Altro tema che è attuale nell’ambito privacy e controllo dei dipendenti è quello dei sistemi di geolocalizzazione. Il garante ha considerato possibile l’installazione sul cellulare dei dipendenti di una applicazione che consenta di segnarne la presenza a distanza. Tuttavia ha precisato non solo che i dipendenti possono rifiutarsi di installare l’applicazione ricorrendo a registrare la presenza con i sistemi tradizionali ma altresì che lo strumento deve servire solo per registrare la presenza non la localizzazione.

Il garante ha anche considerato valido e rispettoso della privacy del lavoratore un sistema di geolocalizzazione installato sui veicoli aziendali con la finalità di coordinare gli interventi e garantirne la tempestività. È comunque obbligatorio che il datore di lavoro trovi un accordo con le organizzazioni sindacali in cui concordi le modalità di controllo.

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