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Patto di non concorrenza nullo se opzionabile dal datore di lavoro

La previsione di risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all’arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative (patto di non concorrenza nullo), atteso che la limitazione allo scioglimento dell’attività lavorativa deve essere contenuto, in base a quanto previsto dall’art. 1225 cod. civ., interpretato alla luce degli artt. 4 e 35 Cost., entro limiti determinati di oggetto, tempo e luogo, e va compensata da un maggior corrispettivo: con la conseguenza che non può essere attribuito al datore di lavoro il potere unilaterale di incidere sulla durata temporale del vincolo o di caducare l’attribuzione patrimoniale pattuita.

Cass. Sez. Lav., 8 febbraio 2022, n. 4032

Il caso in esame riguarda un patto di non concorrenza nullo se c’è l’opzione del datore di lavoro (sulle clausole accessorie al patto di non concorrenza v. qui). La Corte d’appello di Trieste rigettava il ricorso della datrice di lavoro avverso la sentenza di primo grado, che aveva accertato la nullità del patto di non concorrenza post-contrattuale dalla medesima stipulato con un suo dipendente con mansioni di “gestore private banker”, condannando quest’ultimo alla restituzione dell’importo percepito dalla datrice di lavoro a tale titolo. La Corte d’appello riteneva, infatti, che il corrispettivo, elemento essenziale del patto, fosse ab origine non determinato, nè determinabile, essendo a discrezione della datrice il recesso in ogni momento entro la fine del rapporto di lavoro (salvo un termine di preavviso di nove mesi, sei in caso di mutamento di mansioni del lavoratore): secondo la Corte d’appello, infatti, il dipendente era ignaro del “prezzo” minimo della rinuncia al libero sfruttamento delle possibilità occupazionali e della propria crescita professionale, dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la banca, datrice di lavoro. Non soddisfatta del risultato relativo al patto di non concorrenza nullo opzionabile, avverso la sentenza della Corte d’appello ricorreva la banca datrice di lavoro davanti la Corte di Cassazione «per l’erroneo assunto di indeterminabilità del corrispettivo del patto di non concorrenza in conseguenza della facoltà di recesso unilaterale della banca dal patto medesimo in costanza di rapporto di lavoro, tenuto conto del rispetto dei requisiti prescritti per la sua erogazione in corso di rapporto (fermo un importo minimo garantito) e la previsione di un congruo preavviso (di nove mesi; sei in caso di mutamento delle mansioni del lavoratore) e soprattutto della causa dell’attribuzione patrimoniale al lavoratore, in corso di rapporto e in ogni caso acquisita, a fronte di un vincolo insorgente alla cessazione del rapporto, senza alcuna incidenza sull’equilibrio contrattuale tra le parti».

La Suprema Corte rigetta il ricorso della banca decidendo come da massima sopra riportata e precisando altresì che «Nel caso di specie, l’erogazione del corrispettivo in pendenza del rapporto non elide i profili di nullità, sia di indeterminabilità temporale del vincolo sia di predeterminazione del corrispettivo, del patto tra le parti, per esserne rimessa la discrezionale e unilaterale recedibilità alla banca datrice, nella finalità di stipulazione del patto nel suo “esclusivo interesse ed in relazione alle valutazioni” dalla stessa “espresse al riguardo”, a fronte della natura commutativa, sinallagmatica a titolo oneroso, del contratto». Il patto di non concorrenza nullo è quindi quello opzionabile dal datore di lavoro.

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