Orario di Lavoro nel Ccnl Commercio
Articolo di ROSSELLA QUINTAVALLE
Consulente del lavoro in Roma
da Guida al Lavoro, n. 15/15.
Negli articoli dal 118 al 130 è contenuta la disciplina dell’orario di lavoro dei dipendenti del settore, parzialmente modificata in rinnovo e diversamente strutturata nei diversi articoli.
La novità più eclatante consiste nella estensione dell’orario di lavoro, nei periodi dell’anno in cui l’attività è più intensa, da 40 a 44 ore senza l’automatico scatto della maggiorazione prevista per il lavoro straordinario, fino a un massimo di sedici settimane, con il conseguente recupero nei dodici mesi successivi in periodi di minor lavoro.
Articolazione dell’orario di lavoro e relative procedure
(artt. 121 e 124 riformulati)
Per ciò che concerne la durata normale dell’orario di lavoro effettivo, riposi e orario medio per specifiche tipologie (artt. dal 118 al 120) nulla è cambiato rispetto alla precedente formulazione.
L’orario settimanale rimane fissata in 40 ore settimanali ad eccezione di specifici settori appositamente considerati.
Sono concordate tre diverse articolazioni di orario settimanale da adottarsi a seconda delle particolari esigenze del settore commercio e terziario:
40 ore realizzate attraverso la concessione di una mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura settimanale dell’esercizio commerciale ed un’ulteriore mezza giornata a turno settimanale;
39 ore settimanali realizzate attraverso l’assorbimento di 36 ore dei permessi retribuiti;
38 ore attraverso l’assorbimento di 72 ore di permessi retribuiti.
Viene eliminata la possibilità di distribuzione dell’orario settimanale in 40 ore con utilizzo di flessibilità prevista all’articolo 125, oggi riformulato, che incideva sul monte ore permessi incrementandolo di otto ore.
L’articolazione dell’orario così stabilito potrà essere variato tenendo conto sia delle esigenze aziendali, sia delle istanze dei lavoratori, ma solo previa comunicazione da parte del datore di lavoro da effettuarsi almeno 30 giorni prima della sua applicazione, anziché entro il 30 novembre di ciascun anno come previsto nella precedente stesura; la comunicazione dovrà essere trasmessa ai lavoratori e all’ente bilaterale territoriale della provincia di competenza, ovvero all’ente bilaterale nazionale per le aziende multilocalizzate.
Risulta evidente quindi che la variazione dell’orario di lavoro non avrà più vigore dall’anno successivo ma, di norma, seguirà una validità annuale, salvo una diversa comunicazione del datore di lavoro da effettuarsi sempre nel rispetto dei 30 giorni ante attuazione.
Flessibilità dell’orario
(artt. 125-126-127 riformulati)
La regolamentazione della flessibilità ha trovato, nel rinnovato accordo, una disposizione più organica all’interno del contratto essendo stata concentrata in tre articoli consecutivi.
E’ stabilito che in caso di intensità lavorativa l’azienda può richiedere ai propri lavoratori un diverso regime di orario anche con superamento dell’orario di lavoro contrattuale sino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 16 settimane.
Per recuperare tale eccedenza rispetto alle ore settimanali contrattuali, nei periodi di minor lavoro dell’anno i lavoratori potranno effettuare il recupero delle ore svolte in eccesso.
L’anno da considerare entro cui effettuare il recupero delle ore è da intendersi il periodo di dodici mesi seguente la data di avvio del programma di flessibilità.
Per mettere in atto un diverso regime d’orario con richiesta di superamento dell’orario contrattuale il datore di lavoro ha obbligo di preavvisare i lavoratori almeno quindici giorni prima della sua attuazione trasmettendo agli stessi il programma di flessibilità.
La retribuzione del lavoratore sarà dunque sempre riferita al normale orario di lavoro sia per i periodi di superamento sino a 44 ore, sia nei periodi di riduzione per recupero delle ore svolte in eccedenza, mentre nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanali sarà corrisposta la maggiorazione per lavoro straordinario con decorrenza dalla prima ora successiva all’orario definito.
Qualora al termine del programma di flessibilità non tutte le ore fossero recuperate, scatterà per le eccedenti la liquidazione dello straordinario nel limite delle 250 ore annue previste all’articolo 136 e secondo le maggiorazioni previste all’articolo 137.
Nell’abito della regolamentazione della flessibilità sono inoltre previste due ipotesi aggiuntive contenute in modo più lineare negli articoli 126 e 127 come riformulati.
Flessibilità di tipo A)
Rimane confermato che in sede di secondo livello di contrattazione possono essere concluse intese per il superamento delle 44 ore previste all’articolo 125 con la seguente modalità:
nelle aziende, ove l’articolazione dell’orario di lavoro settimanale può essere di 40, 39 o 38 ore, in particolari periodi dell’anno potrà essere superato l’orario contrattuale, da 45 ore sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 16 settimane.
Ai lavoratori interessati verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all’articolo 146, pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario settimanale, come già stabilito nel precedente accordo contrattuale.
Per le ore aggiuntive prestate, l’azienda riconoscerà pari misura di riduzione dell’orario di lavoro; il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità, mentre il restante 50% andrà a confluire nella banca ore ed utilizzato in seguito dal lavoratore con riposi compensativi.
Flessibilità di tipo B)
Nulla è mutato nella sostanza neppure in relazione agli incrementi del monte ore permessi retribuiti nella seconda ipotesi di flessibilità aggiuntiva, regolata all’articolo 127, nel caso in cui in determinati periodi dell’anno si effettui il superamento delle 44 ore previste all’articolo 125, fino a un massimo di 48 ore settimanali per un numero non superiore a 24 settimane:
1) in caso di superamento dell’orario contrattuale fino al limite di 44 ore settimanali per un numero massimo di 24 settimane, ai lavoratori sarà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti, pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario settimanale;
2) in caso di superamento dell’orario contrattuale fino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane, ai lavoratori verrà riconosciuto un incremento delle ore di permesso retribuito pari a 70 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario di lavoro normale.
A fronte delle ore aggiuntive prestate il datore di lavoro riconoscerà nel corso dell’anno ai lavoratori coinvolti una riduzione dell’orario di pari entità.
Anche in questa ipotesi il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità, mentre il restante 50% andrà a confluire nella banca ore ed utilizzato in seguito dal lavoratore con riposi compensativi.
La mutata disciplina dell’orario di lavoro avrà decorrenza dal 2015, dopo che sarà sottoposta all’assemblea unitaria delle strutture e dei delegati in programma a Roma per il 14 aprile prossimo e in seguito alla consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro.