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Naspi anche in caso di licenziamento disciplinare

NASpI anche in caso di licenziamento disciplinare
da Guida al Lavoro, di SILVIA SPATTINI
Senior Research Fellow e Direttoredi ADAPT
Dal 1° maggio decorre, per i nuovi eventi di disoccupazione, la nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego, c.d. NASpI, che sostituisce la ASpI e la mini-ASpI1.
La nuova prestazione di disoccupazione è destinata ai lavoratori subordinati che “abbiano perduto involontariamente la propria occupazione” (art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 22/2015). Pertanto, la prima condizione da soddisfare per accedere all’indennità è che la perdita del lavoro non derivi da atti dipendenti dalla volontà del lavoratore, quali le dimissioni oppure la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Esistono, tuttavia, delle eccezioni, rappresentate dalle dimissioni per giusta causa e dalla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, individuate esplicitamente dal decreto legislativo come cause ammesse per l’accesso all’indennità di disoccupazione (art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 22/2015). Queste eccezioni erano peraltro già applicate anche alle indennità di disoccupazione disciplinate dalle normative previgenti.
È interessante notare che anche la disciplina dell’ASpI utilizzava la stessa espressione del decreto legislativo n. 22/2015 per definire la prima condizioni di accesso alla prestazione, individuando gli aventi diritto nei lavoratori che “abbiano perduto involontariamente la propria occupazione” (art. 2, comma 4, L. n. 92/2012). Essa, poi, esplicitava le esclusioni dal diritto all’indennità, individuate nei casi in cui i lavoratori fossero “cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale del rapporto.
Le discipline della NASpI e dell’ASpI rispetto agli aventi diritto alla prestazione e rispetto alle esclusioni e alle relative eccezioni appaiono del tutto uniformi e, in ambedue i casi, non viene fatto nessun riferimento al licenziamento disciplinare quale possibile caso di esclusione dal diritto alla prestazione. In sostanza, la lettera della disposizione legislativa non lascia spazio a dubbi: il licenziamento disciplinare, come ogni altra tipologia di licenziamento, deve considerarsi causa di “disoccupazione involontaria” e pertanto i lavoratori licenziati per ragioni disciplinari hanno diritto alla prestazione, ricorrendo le altre condizioni e requisiti richiesti per l’accesso alla stessa.
La risposta del ministero
Tanto è vero che il Ministero del lavoro pronunciandosi sull’interpello in parola, proposto dalla CISL sul diritto alla NASpI in caso di licenziamento disciplinare, non ha potuto che esprimersi conformemente a quanto già fatto in passato, interrogato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro sulla concessione della ASpI in caso di licenziamento disciplinare.
Il Ministero ricorda, infatti, di avere chiarito con la risposta all’interpello n. 29/2013 che l’ASpI dovesse essere corrisposta anche in caso di licenziamento disciplinare.
In quell’occasione, il Ministero peraltro osservava che anche l’INPS in numerose circolari (INPS circc. n. 140/2012, 142/2012, 44/2013) aveva individuato espressamente le ipotesi di esclusione della corresponsione dell’indennità, senza fare riferimento al licenziamento disciplinare.
Nella risposta a interpello n. 29/2013, prendendo a riferimento la sentenza n. 405/2001 della Corte Costituzionale (in materia di corresponsione dell’indennità di maternità in caso di licenziamento disciplinare), il Ministero osservava anche che già “il licenziamento disciplinare può essere considerato un’adeguata risposta dell’ordinamento al comportamento del lavoratore e, pertanto, negare la corresponsione della ASpI costituirebbe un’ulteriore reazione sanzionatoria nei suoi confronti.”
Evidentemente la stessa considerazione è applicabile ora con riferimento alla NASpI.
Ancora, sosteneva che il licenziamento disciplinare non potesse essere qualificato come disoccupazione “volontaria”, poiché la sanzione del licenziamento non è “automatica”, richiamando la sentenza della Cassazione (Cass. sent. 25 luglio 1984 n. 4382), secondo la quale “l’adozione del provvedimento disciplinare è sempre rimessa alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro e costituisce esercizio di potere discrezionale”. Con riguardo all’accettazione da parte del lavoratore licenziato dell’assegno offertogli dal datore di lavoro nel corso della c.d. “conciliazione agevolata” ai sensi dell’art. 6, D.Lgs. n. 23/2015, il Ministero precisa che questo non mette in discussione il diritto del lavoratore all’indennità di disoccupazione, affermando che l’accettazione dell’assegno “non muta il titolo della risoluzione del rapporto di lavoro che resta il licenziamento”.
Infatti, si deve osservare che l’offerta di conciliazione disciplinata dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 23/2015 è relativa e successiva al licenziamento. Inoltre, il decreto legislativo specifica che con l’accettazione dell’assegno il rapporto è estinto “alla data del licenziamento”, ribadendo che si tratta appunto di questa fattispecie che non muta.
D’altra parte, per il datore di lavoro la funzione dell’assegno è quella di evitare il giudizio e per il lavoratore l’accettazione dello stesso comporta soltanto la rinuncia alla impugnazione del licenziamento.
In base a queste considerazioni e argomentazioni, il Ministero conferma l’ammissibilità alla NASpI sia dei lavoratori licenziati per motivi disciplinari, sia quelli che abbiano accettato l’assegno offerto dal datore di lavoro in sede di conciliazione ai sensi dall’art. 6, D.Lgs. n. 23/2015.EL-1

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