Vai al contenuto

Molestie e licenziamento, interviene la Legge di Bilancio 2018

Lavoratrice Licenziata dopo aver denunciato il datore di lavoro per molestie? Interviene la legge di Bilancio 2018, stabilendo la nullità del licenziamento.

L’art. 1, comma 218, in particolare statuisce: “La lavoratrice o il lavoratore che agisce in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per molestia o molestia sessuale poste in essere in violazione dei divieti di cui al presente capo non puo’ essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinati dalla denuncia stessa. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto denunciante e’ nullo. Sono altresi’ nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, nonche’ qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del denunciante. Le tutele di cui al presente comma non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilita’ penale del denunciante per i reati di calunnia o diffamazione ovvero l’infondatezza della denuncia”.

Si tratta quindi di una importante introduzione nell’ambito del delicato tema delle molestie sui luoghi di lavoro.

Spesso, infatti, il timore delle ritorsioni derivanti da una denuncia è tale da dissuadere il lavoratore a presentare denuncia per le molestie subite sul luogo di lavoro.

Una normativa specifica quale quella in commento, invece, agevolerà l’esercizio dei diritti, garantendo alle lavoratrici che subiscono molestie di ottenere la reintegrazione sul posto di lavoro in caso di licenziamento.

Il licenziamento per denuncia di molestie, infatti, è considerato dalla legge nullo e quindi del tutto improduttivo di effetti, indipendentemente dal numero di lavoratori nell’impresa.

Accanto a tale misura, la legge prevede anche ulteriori garanzie.

Il successivo comma infatti prevede che: “I datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell’articolo 2087 del codice civile, ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l’integrita’ fisica e morale e la dignita’ dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative, di natura informativa e formativa, piu’ opportune al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Le imprese, i sindacati, i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici si impegnano ad assicurare il mantenimento nei luoghi di lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignita’ di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza”.

Un passo di civiltà per il nostro paese.

Laddove sia vittima di molestie sui luoghi di lavoro rivolgiti con fiducia ad un nostro Avvocato del Lavoro.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *