Per l’impugnazione del licenziamento (sul tema v. anche qui e sul tema impugnazione licenziamento ai tempi del covid v. qui) sono necessari due passaggi fondamentali: il primo, stragiudiziale, consiste nell’invio di una lettera di contestazione al datore di lavoro, per la quale ci si può rivolgere ad un avvocato giuslavorista, sebbene il modello sia facilmente reperibile in diversi siti internet; il secondo, giudiziale, consiste invece nel deposito dell’atto di ricorso in Tribunale.
Quanto alla lettera con cui il lavoratore dichiara di impugnare il licenziamento, essa va inviata entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, che decorrono dal ricevimento della comunicazione del recesso presso l’indirizzo del dipendente e non invece dal momento, eventualmente successivo, in cui cessa l’efficacia del rapporto di lavoro.
La lettera (sotto il modello impugnazione licenziamento) può essere scritta e firmata direttamente dal dipendente oppure dal suo avvocato munito di apposito mandato, e va inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, via pec (posta elettronica certificata) oppure ancora può essere consegnata a mani presso la sede dell’azienda.
Nella lettera di impugnazione del licenziamento non è necessario indicare i motivi sottesi alla contestazione, dunque la stessa può essere scritta in maniera molto generica. Occorre soltanto che la lettera contenga l’intenzione di impugnare il licenziamento, poiché considerato illegittimo.
Qualora il licenziamento sia avvenuto oralmente, e dunque non in forma scritta, l’impugnazione stragiudiziale non è necessaria.
Entro 180 giorni dall’invio della lettera occorre depositare il ricorso contro il licenziamento in Tribunale, precisamente nella sezione Lavoro e Previdenza, oppure, sempre entro 180 giorni, deve essere comunicata alla controparte l’eventuale richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.
Nell’ipotesi in cui l’accordo fra le parti non venga raggiunto o le suddette procedure siano rifiutate dalla controparte, il ricorso va depositato a pena di decadenza entro 60 giorni dal mancato accordo o dal rifiuto.
Nel caso in cui i suddetti termini non vengano rispettati, il licenziamento diviene definitivo e non può più essere contestato, sebbene illegittimo.
Sotto pubblichiamo un file lettera, modello impugnazione licenziamento.