Come noto il licenziamento necessita per legge di forma scritta e la mancanza di tale forma ne mina alla radice la validità: il licenziamento intimato oralmente, infatti, è uno dei pochi licenziamenti che, anche dopo le riforme introdotte dal c.d. jobs act, è totalmente inefficace e consente al lavoratore di rivolgersi al Giudice per conseguire il ripristino del rapporto e il risarcimento del danno, a prescindere dal numero dei dipendenti presenti in azienda.
Ebbene la giurisprudenza di merito si è trovata di fronte ad un caso di un licenziamento comminato tramite sms, e si è interrogata se tale forma di licenziamento sia compatibile con quella richiesta dalla legge.
Nel caso di specie, il Tribunale di Genova (ordinanza n. 223 del 5 aprile 2016) ha dovuto affrontare il caso di un barista addetto alla preparazione di aperitivi che è stato licenziato dal datore di lavoro con un sms dal seguente contenuto: “non faccio più aperitivi, buona fortuna”.
Ebbene secondo il Giudice genovese il messaggio, inserito nel contesto dei rapporti intercorsi tra le parti, manifesta chiaramente la volontà della società di risolvere il rapporto. Inoltre l’sms è un documento informatico, sottoscritto con firma elettronica. Tale forma di firma elettronica, pur non consentendo l’identificazione del firmatario del documento, è idonea a soddisfare i requisiti di forma scritta richiesti dalla legge ai fini della validità del licenziamento.
Si tratta di una importante pronuncia particolarmente attuale, anche perchè è piuttosto frequente, specialmente nei casi di lavoro “nero”, dove i rapporti tra le parti spesso si consumano con lo scambio di sms.
Resterà per il futuro da chiedersi se anche un licenziamento intimato vi what’s app sia da considerarsi valido ed efficace.