Una sentenza della corte di cassazione del 2 dicembre 2018 affronta il tema del licenziamento in prova, sotto un aspetto specifico, legato alle mansioni in concreto svolte.
Uno degli aspetti infatti che possono determinare l’illegittimità del licenziamento in prova è quello della divergenza tra le mansioni previste in contratto e quelle effettivamente svolte.
Ebbene in proposito la cassazione ha così affermato: il recesso intimato nel corso del periodo di prova data la sua natura discrezionale non deve essere motivato atteso che l’obbligo di motivazione sussiste solo ove la legge preveda motivi tipici di recesso (come nel caso di rapporti di lavoro assistiti da stabilità obbligatorio o reale) in funzione dell’accertamento dell’effettività del motivo. L’esercizio del potere di recesso consentito anche nel corso del periodo di prova deve peraltro essere coerente con la causa del contratto sicchè incombe sul lavoratore l’onere di provare che il recesso è stato determinato da motivo illecito o che la prova non si è svolta in tempi o modalità adeguati o che essa è stata positivamente superata. Dall’eventuale declaratoria di illegittimità del recesso durante il periodo di prova consegue peraltro o la prosecuzione – ove possibile – della prova per il periodo mancante oppure il risarcimento del danno.