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Licenziamento per scarso rendimento

Secondo la recente pronuncia della cassazione n. 17371 dello scorso 16 luglio 2013, il rendimento lavorativo inferiore al minimo contrattuale non integra in se l’inesatto adempimento che consente il licenziamento per scarso rendimento, dato che il lavoratore non è obbligato al raggiungimento di un risultato e l’inadeguatezza della prestazione può essere imputabile alla stessa organizzazione dell’impresa o a fattori non dipendenti dal lavoratore.

Conseguentemente, in relazione allo scarso rendimento, il datore di lavoro che intenda farlo valere quale giustificato motivo soggettivo di licenziamento non può limitarsi a provare il mancato raggiungimento del risultato atteso ed eventualmente la sua oggettiva esigibilità, ma è onerato della dimostrazione di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, quale fatto complesso alla cui valutazione deve concorrere anche l’apprezzamento degli aspetti concreti del fatto addebitato, tra cui il grado di diligenza richiesto dalla prestazione e quello usato dal lavoratore, nonché l’incidenza dell’organizzazione di impresa e dei fattori socio – ambientali.

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