In questo articolo affrontiamo il tema del licenziamento nel caso di rifiuto del dipendente del vaccino anticovid e cerchiamo quindi di capire se sia legittimo il licenziamento per rifiuto del vaccino anticovid (per una panoramica della situazione dei licenziamenti durante il covid v. qui oppure qui per un articolo su questo stesso sito).
Se esistono tante norme che obbligano i cittadini alla vaccinazione questo non è certamente il caso del vaccino anticovid, visto che lo stesso solo dal 2021 è disponibile nel mercato e visto che il legislatore non si è pronunciato sul tema.
La questione però è rilevante. Tanti imprenditori iniziano a richiedere al dipendente il vaccino anticovid e minacciano il licenziamento in caso ci si rifiuti a farlo.
Resta quindi da chiedersi se sia legittima la richiesta del datore di lavoro al dipendente di sottoporsi al vaccino e se sia legittimo che l’obblighi derivi da un contratto individuale o collettivo.
Non esiste certezza sul punto ma si può dire che sia consentito a un contratto individuale o collettivo e specie per il caso in cui il datore di lavoro ravvisi nella vaccinazione contro il Covid-19 una misura utile per ridurre apprezzabilmente il rischio specifico di trasmissione dell’infezione a causa del contatto tra le persone in seno all’azienda, a norma dell’art. 2087 cod. civ. ù
In questo caso, quindi, il vaccino potrebbe addirittura configurare come un obbligo del datore di lavoro teso a salvaguardare la salute del dipendente che, quindi, certamente potrebbe rischiare il licenziamento in caso di rifiuto, esattamente come rischia il licenziamento il dipendente che si rifiuta di usare la mascherina o non utilizzi i dispositivi di protezione individuale.
A questo proposito si osservi che il rischio dell’infezione da Covid-19, a differenza della generalità delle altre malattie infettive, è stato qualificato dalla legge come rischio di infortunio sul lavoro in riferimento alla generalità delle aziende (art. 42, c. 2, d.-l. n. 18/2020, convertito con l. n. 27/2020), proprio in considerazione dell’elevatissima contagiosità e diffusione del virus che causa questa grave malattia e dell’alta probabilità che in un ambiente chiuso anche una sola persona portatrice del virus lo trasmetta ad altre. Con questa norma il legislatore ha, in sostanza, considerato il fatto stesso di lavorare in un’azienda insieme ad altre persone come causa tipica del rischio di infezione da Covid-19. Che è quanto basta perché di questo rischio il datore di lavoro debba farsi pienamente carico. Con questa norma il legislatore ha, in sostanza, considerato il fatto stesso di lavorare in un’azienda insieme ad altre persone come causa tipica del rischio di infezione da Covid-19. Che è quanto basta perché di questo rischio il datore di lavoro debba farsi pienamente carico.
All’articolo 2087 cod. civ. si aggiunge, completando il quadro, l’articolo 20 del Testo Unico sulla sicurezza negli ambienti di lavoro (d. lgs. n. 81/2008), che testualmente recita: “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”
Insomma riteniamo che ad un obbligo del datore di lavoro di tutelare la salute dei propri dipendenti corrisponda un obbligo del dipendente di essere sottoposto al vaccino anticovid, pena il rischio di licenziamento.
L’ammissibilità della disposizione aziendale che richiede la vaccinazione, in una situazione in cui questa sia concretamente possibile per il lavoratore, non significa che la persona interessata non possa ragionevolmente opporre un impedimento di natura medico-sanitaria.
Potrebbe essere addotta, per esempio, una condizione personale di immunodeficienza (per i tipi di vaccino tradizionali), o altra patologia che sconsigli la vaccinazione, oppure lo stato di gravidanza (in relazione al quale permane una controindicazione prudenziale da parte delle autorità competenti). In questo caso la Direzione aziendale dovrà adottare, in accordo con il medico competente e con gli altri organi preposti alla sicurezza del lavoro, misure appropriate per consentire comunque lo svolgimento della prestazione nella condizione della massima possibile sicurezza.