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Licenziamento per rifiuto a sottoporsi a visita di idoneità

È sorretto da giusta causa il licenziamento della dipendente che, convocata dal datore di lavoro, rifiuti di sottoporsi a visita medica di idoneità in occasione del cambio di mansioni eccependo un contestuale illegittimo demansionamento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1460 c.c., norma applicabile solo in ipotesi, escluse nella fattispecie, di totale inadempimento del datore di lavoro o di condotta tanto grave da incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze vitali del lavoratore medesimo.

Cass. Sez. Lav., 13 luglio 2022, n. 22094

Nel caso di specie, una lavoratrice adiva l’Autorità Giudiziaria al fine di sentir dichiarare l’illegittimità del licenziamento disciplinare irrogatole per avere la medesima, convocata dalla società datrice, rifiutato di sottoporsi a visita medica di idoneità in occasione del cambio di mansioni, adducendo a giustificazione della propria condotta, dapprima, l’inadeguatezza del luogo di svolgimento del controllo, e, successivamente, l’illegittimità dell’accertamento medico poiché finalizzato allo svolgimento di mansioni ritenute non confacenti alla propria professionalità. La Corte d’Appello di Bologna, confermando la decisione emessa dal Tribunale della stessa sede, rigettava l’impugnazione della lavoratrice, reputando conforme alla legge la richiesta di sottoposizione a visita medica e non giustificato il rifiuto della ricorrente.Per l’annullamento di tale decisione, proponeva ricorso alla Suprema Corte la lavoratrice, lamentando la violazione e falsa applicazione della disciplina di legge in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in relazione, tra il resto, agli artt. 1460 e 2103 c.c. La ricorrente, in particolare, riteneva errata la decisione della Corte distrettuale per non aver quest’ultima considerato che la visita medica disposta dall’azienda aveva la sola finalità di accertare l’idoneità della lavoratrice allo svolgimento – non delle mansioni sino ad allora espletate, bensì – di mansioni lavorative assegnatele illegittimamente, di talché la fattispecie concreta non era sussumibile in quella normativamente prevista, e, dunque, doveva ritenersi giustificato il rifiuto opposto.A fronte di suddetta censura, con l’ordinanza in commento, la Corte di legittimità ha confermato la precedente decisione di merito. Precisamente, la Suprema Corte – rilevato che la visita medica di idoneità in ipotesi di cambio delle mansioni è prescritta per legge e la richiesta di sottoposizione a visita, da parte del datore di lavoro, prima della assegnazione alle nuove mansioni, non è censurabile e, anzi, è un adempimento dovuto – ha ritenuto la reazione della lavoratrice «assolutamente non giustificabile ai sensi dell’art. 1460 c.c.». Ciò in quanto, da un lato, il datore di lavoro si era limitato ad adeguare la propria condotta alle prescrizioni imposte dalla legge per la tutela delle condizioni fisiche dei dipendenti nell’espletamento delle mansioni loro assegnate, e, dall’altro, la dipendente avrebbe ben potuto impugnare un eventuale esito della visita, qualora non condiviso, ovvero l’asserito illegittimo demansionamento, innanzi agli organi competenti. Ritenuto, dunque, dimostrato che nella fattispecie non sussistevano i presupposti di applicabilità della norma di cui all’art. 1460 c.c., la Corte decideva come da massima, rigettando il ricorso.Per un approfondimento sul tema si veda questo stesso fascicolo di Guida al Lavoro

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