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Licenziamento per motivo oggettivo ed obbligo di repechage

Licenziamento per motivo oggettivo: obbligo di repechage e ripartizione della prova

Con la recente sentenza n. 9467 del 10 maggio 2016 la Suprema Corte di cassazione ritorna sul tema del licenziamento per motivo oggettivo e sull’obbligo per il datore di lavoro di valutare la possibilità di collocare il lavoratore, prima del licenziamento, in altra mansione, in linea con l’inquadramento ovvero anche in un inquadramento inferiore, purchè le mansioni inferiori siano omogenee rispetto al bagaglio professionale di provenienza del lavoratore.
Il caso di specie era quello di una lavoratrice con mansioni di segreteria, ricevimento e cassa in un albergo, licenziata er motivo oggettivo atteso il calo di turismo.
La corte di appello di Napoli ha rigettato le domande della lavoratrice, tra l’altro, sul presupposto che la lavoratrice licenziata non avesse allegato né dedotto l’esistenza di posti vacanti ove poter essere utilmente collocata.
La dipendente ha proposto ricorso per Cassazione.
La Suprema corte ha affermato il principio per cui l’obbligo di repechage cui è tenuto il datore di lavoro in caso di licenziamento per motivo oggettivo si estende anche alle mansioni inferiori purchè in linea con quelle svolte in precedenza.
Nel caso di specie, ad esempio, la Suprema Corte ha escluso che il datore di lavoro avesse violato l’obbligo di ricollocazione perché le mansioni di cameriera ai piani erano incompatibili con la professionalità della lavoratrice.

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