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Licenziamento per giusta causa per svolgimento di altro lavoro durante la malattia

La Corte di Cassazione si è pronunciata lo scorso settembre 2012, con la sentenza n. 16375 a proposito della legittimità di un licenziamento per giusta causa di un lavoratore sorpreso, durante il periodo di malattia, a svolgere un altro lavoro.

La questione ha aperto il dibattito sul quesito cosa può o cosa non può fare il lavoratore durante la malattia. È evidente come il comportamento del lavoratore durante la malattia deve essere improntato a criteri di correttezza, volta anche al recupero del proprio stato di salute per riprendere servizio.  In linea generale, però, lo svolgimento di altra attività non può considerarsi tassativamente vietato, purché venga sedato ogni elemento di incompatibilità con la pronta ripresa in servizio.

In definitiva, l’unico vero parametro per individuare cosa può fare il lavoratore in malattia, è quello del rispetto del principio generale di correttezza e buona fede.

Sul piano processuale, peraltro, è bene ricordare  come spetti al lavoratore dimostrare che l’attività svolta in malattia è compatibile con le proprie condizioni di salute e l’idoneità di tale attività a pregiudicare il recupero delle normali energie lavorative.

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