Licenziamento per assenza ingiustificata per più giorni: illegittimo se la contestazione disciplinare è inviata il primo giorno di assenza.
Affrontiamo in questo articolo il tema del licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata, ed in particolare il caso in cui il datore di lavoro contesta l’assenza dal primo giorno e poi intima il licenziamento per l’assenza di un periodo che si è protratto oltre il primo giorno.
Come molti sanno, in caso di inadempienze sul lavoro (come può essere anche l’assenza ingiustificata) il datore di lavoro, prima di procedere con l’adozione del provvedimento disciplinare (e quindi anche del licenziamento) è tenuto ad inviare al dipendente la contestazione di addebito, precisando i fatti e concedendo termine al dipendente per presentare le proprie giustificazioni. Il termine è normalmente di 5 giorni ma alcuni contratti collettivi prevedono un termine anche maggiore.
A fronte delle giustificazioni il datore di lavoro può adottare le proprie misure sanzionatorie.
Nel caso di specie un dipendente era stato assente dal 18 gennaio 2016 e il datore di lavoro, già nello stesso giorno aveva contestato al dipendente l’assenza ingiustificata. L’assenza si è poi protratta per più giorni e il dipendente non era stato in grado di offrire valide giustificazioni.
Il datore di lavoro procedeva quindi al licenziamento e il dipendente alla sua impugnazione in sede giudiziale.
La vicenda è finita in cassazione, che ha affermato che è illegittimo il licenziamento disposto per il protrarsi di un’assenza ingiustificata qualora la propedeutica contestazione disciplinare sia stata inviata al lavoratore al primo giorno di assenza (sent. 652/19).
Alla base della decisione la cassazione ha posto il principio della immutabilità della contestazione, ovvero il fatto che una volta che viene mossa una contestazione su un fatto specifico (e in questo caso l’assenza del primo giorno) non si può poi procedere con il licenziamento per ciò che è avvenuto nei giorno successivi, anche perché su quel che è successo nei giorni successivi non vi è nemmeno stata alcuna contestazione di addebito a fronte della quale il lavoratore potesse difendersi.