Licenziamento Jobs Act a tutele crescenti nell’appalto
Tra le norme introdotte dal d.lgs. 23/15 (c.d. Jobs Act, che introduce il contratto a tutele crescenti) vi è una norma specifica per il caso del licenziamento intimato ad un lavoratore adibito nell’ambito di un appalto.
La disciplina del contratto a tutele crescenti introdotto dal jobs act prevede che, nel caso di licenziamento per motivi oggettivi, dichiarato illegittimo dal giudice, al lavoratore compete un risarcimento pari al massimo a due mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di due. Nelle imprese con meno di 15 dipendenti tale tutela è dimezzata.
In questo contesto, l’art. 7 del jobs act prevede che, “l’anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto si computa tenendosi conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata”.
In proposito è intervenuta una pronuncia del Tribunale di Torino dello scorso 4 maggio 2017 (n. 513) che si è occupata di un licenziamento collettivo intimato a dei lavoratori adibiti un appalto e passati alle dipendenze dell’ultimo e nuovo appaltatore dopo il 7 marzo 2015, con contratti quindi nell’ambito del jobs act a regime di tutele crescenti.
I lavoratori ricorrevano per opporsi al licenziamento, posto che l’impresa appaltatrice aveva utilizzato quale anzianità quella dell’assunzione dei dipendenti, non quella risalente al loro impiego nell’appalto.
Il Giudice ha accolto i ricorsi, stabilendo il risarcimento del danno da tutele crescenti con riferimento all’anzianità nell’appalto e non alle dipendenze dell’appaltatore.
Il giudicante ha infatti ritenuto che l’art. 7 del jobs act non sia applicabile, come sosteneva la difesa del datore di lavoro, solo ai licenziamenti individuali ma anche a quelli collettivi. Questo perché lo stesso jobs act all’art. 10 afferma che nel caso di licenziamento collettivo viziato si applica la tutela crescente di cui al licenziamento individuale. Siccome tale tutela è richiamata dal citato art. 7, allora deve trovare applicazione quest’ultimo articolo anche nel caso di licenziamento collettivo intimato ad un lavoratore a tutele crescenti nell’ambito di un appalto.