Licenziamento collettivo e criteri di scelta: carichi di famiglia effettivi.
La sentenza della cassazione 20464 ha ad oggetto la nozione del criterio di scelta legale nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo individuato dall’art. 5, l. 223/91. Nel caso in esame la lavoratrice, licenziata all’esito di una procedura di licenziamento collettivo in applicazione del menzionato criterio, veniva reintegrata sul posto di lavoro dal tribunale di primo grado.
La corte di appello confermava la pronuncia.
La società datrice di lavoro proponeva ricorso per cassazione per tre motivi, uno dei quali, era che la corte di appello avesse errato nel ritenere che il criterio di carichi di famiglia dovesse essere interpretato nel senso di componenti il nucleo familiare (e non, quindi, con riferimento al mero dato fiscale) e per avere erroneamente ritenuto che la società fosse a conoscenza dei carichi di famiglia anche in assenza di una comunicazione specifica della lavoratrice.
La suprema corte ha ritenuto infondate le censure e rigettato il ricorso.
In particolare la suprema corte di cassazione ha affermato che il citato art. 5 allorchè fa riferimento al criterio dei carichi di famiglia, richiama il criterio previsto dall’accordo interconfederale del 1965 avente ad oggetto la “situazione economica” del lavoratore interessato dalla procedura di mobilità.
Con ciò la legge punta a tutelare i lavoratori socialmente più deboli.
Secondo la cassazione lo scopo della norma è avere riguardo alla situazione economica effettiva del dipendente, che non può limitarsi alla semplice verifica del numero delle persone a carico da un punto di vista fiscale che potrebbe risultare anche riduttiva. Dalla necessità di tutelare maggiormente i lavoratori può onerati, ne deriva che il riferimento ai carichi di famiglia nell’ambito del licenziamento collettivo deve essere individuato in relazione al fabbisogno economico determinato dalla situazione famigliare, e quindi dalle persone effettivamente a carico e non da quelle risultanti in relazione ad altri parametri che potrebbero rivelarsi non esaustivi.
Questo non significa che il datore di lavoro debba svolgere specifiche indagini ma deve tenere in considerazione non solo il dato fiscale ma anche tutte le circostanza di cui il datore di lavoro abbia conoscenza in qualche modo ufficiale.