Come noto, nelle imprese di grandi dimensioni (qualificate dal legislatore come quelle che occupano alle proprie dipendenze più di 15 lavoratori), allorchè il datore di lavoro intenda operare una riduzione di organico legata a calo o trasformazione di attività con più di cinque licenziamenti nell’arco di 120 giorni, deve essere osservata una specifica procedura di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, che prevede il coinvolgimento delle organizzazioni sindacale con lo scopo di analizzare e se possibile ridurre gli impatti dei recessi.
Ebbene tradizionalmente l’applicazione della norma non ha mai riguardato i licenziamenti dei dirigenti, anche se nei termini indicati dalla norma, anche perché la Corte Costituzionale aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità legata alla non inclusione dei dirigenti nella citata norma.
Le discipline comunitarie, tuttavia, impongono agli stati membri di adottare normative interne che prevedano , da parte del datore di lavoro, l’adozione di iniziative di informazione e consultazione sindacale per tutti i lavoratori (e quindi anche per i dirigenti).
Gli scenari possibili sono dunque due: o si ritiene che le disposizioni di cui alla L. 223/91 siano applicabili anche ai dirigenti; oppure la questione dovrà essere rimessa alla Corte di Giustizia europea perché valuti la compatibilità della normativa interna con le discipline comunitarie. Criteri di compatibilità sistematica depongono in favore del primo scenario.