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Le regole per le rappresentanze sindacali aziendali

Le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite anche da lavoratori che siano iscritti ad associazioni sindacali non firmatarie del contratto collettivo applicato in azienda.

Lo scorso luglio 2013 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla costituzionalità dell’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori che, come noto, è la norma che regola i requisiti richiesti perché i lavoratori possano costituire una rappresentanza sindacale aziendale e godere dei diritti previsti dallo statuto quali ad esempio indizione  di assemblee, spazi per l’esercizio dell’attività sindacale e simili.

Ebbene sino ad oggi la norma richiedeva che la costituzione avvenisse da parte di lavoratori iscritti ad associazioni sindacali firmatarie di un contratto collettivo applicato in azienda. In sostanza, avevano diritto alla costituzione di una RSA in azienda solo i lavoratori appartenenti alle confederazioni sindacali più note firmatarie del contratto collettivo nazionale ovvero i lavoratori appartenenti a organizzazioni sindacali già riconosciute dal datore di lavoro.  Tale impostazione, pur ragionevole, rischiava in concreto di penalizzare le organizzazioni sindacali che, pur vantando vasto consenso in azienda, non risultavano firmatarie del contratto collettivo aziendale magari per volontà del datore di lavoro che proprio non sottoscrivendo il contratto poteva escludere dalla fruizione dei diritti sindacali importanti portatori di interessi collettivi.

Con l’intervento della Suprema Corte, è stato dichiarato illegittimo l’art. 19 nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori in azienda.

Insomma, una pronuncia davvero importantissima con risvolti pratici rilevantissimi.

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