Il Tribunale del Lavoro di Napoli, lo scorso ottobre 2012 ha pronunciato una sentenza molto interessante relativa alla quantificazione delle differenze retributive spettanti al lavoratore che abbia prestato la propria attività “in nero”. Ed infatti, sebbene vi sia un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritenga come la quantificazione delle differenze retributive debba essere operata adottando quale base di calcolo esclusivamente i minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva, il giudice partenopeo ha ritenuto che la tutela di principi basilari di civiltà giuridica, compatibile con le disposizioni interne e comunitarie, imponga l’applicazione integrale delle previsioni del contratto collettivo applicabile alla fattispecie.
La pronuncia è di notevole interesse laddove si consideri che apre le porte alle richieste risarcitorie legate a tutti gli aspetti disciplinati dai contratti collettivi, non solo inerenti ai minimi retributivi, ma anche ad aspetti indennitari quali, ad esempio, le voci “ferie non godute” o “permessi non goduti”.
A monte della tesi del Tribunale, vi è l’interpretazione costituzionalmente orientata della Direttiva 91/533/Cee in base alla quale vi è l’obbligo del datore di lavoro di comunicazione al lavoratore di elementi costitutivi del rapporto di lavoro. Ebbene la direttiva non deve leggersi come funzionalizzata esclusivamente a garantire il mero rispetto dell’obbligo di comunicazione in forma scritta, ma deve essere valorizzata nella sua portata sostanziale: la normativa comunitaria ha lo scopo di garantire che il lavoratore conosca le condizioni di lavoro determinate dalla legge, in un contratto collettivo o in un contratto di lavoro in base alle modalità di ciascun paese e il lavoratore subordinato deve disporre di un documento contenente informazioni sugli elementi essenziali del contratto e del rapporto di lavoro.
Posto, quindi, che la stessa direttiva comunitaria fa riferimento all’indicazione del Ccnl applicabile al rapporto di lavoro, la sua portata è sostanziale, con conseguente integrale applicazione delle sue discipline nelle ipotesi di lavoro nero, ai fini della quantificazione del risarcimento del danno.