Vai al contenuto

Il licenziamento (disciplinare) degli autoferrotranvieri

Forse non tutti sanno che per gli autoferrotranvieri valgono delle regole speciali per la gestione del licenziamento disciplinare.
SI tratta di una normativa speciale di settore dettata dall’art. 53 del R.D. 148/1931 in materia.

L’articolo citato così dispone:

“In base ai rapporti che pervengono alla Direzione od agli uffici incaricati del servizio disciplinare, il direttore, o chi da esso delegato, fa eseguire, per mezzo di uno o più funzionari, le indagini e le constatazioni necessarie per l’accertamento di fatti costituenti le mancanze.
Nel caso in cui l’agente sia accusato di mancanza, per la quale sia prevista la retrocessione o la destituzione, i suddetti funzionari debbono contestare all’agente i fatti di cui è imputato, invitandolo a giustificarsi.
I funzionari, eseguite le indagini, debbono presentare una relazione scritta nella quale riassumono i fatti emersi, espongono su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte quelle speciali circostanze che possono influire sia a vantaggio, sia ad aggravio dell’incolpato e quindi espongono le conclusioni intese a determinare, secondo il proprio convincimento morale, le mancanze accertate ed i responsabili di esse.
Alla relazione saranno allegati tutti gli atti concernenti il fatto, comprese le deposizioni firmate dai rispettivi deponenti od interrogati. Se questi non possono o non vogliono firmare, dovranno indicarne il motivo. In base alla relazione presentata, il direttore, o chi da esso delegato, esprime per le punizioni, di cui agli artt. 43 a 45, l’opinamento circa la punizione da infliggere”.
Tale normativa delinea per gli autoferrotranvieri, anche secondo l’avallo costante della giurisprudenza (cfr. 13654/2015), una procedura disciplinare articolata su più fasi, maggiormente garantista rispetto a quella di cui alla l. 300/1970:

  • una prima fase di contestazione dell’addebito, con invito alla giustificazione rivolto all’incolpato;
  • una seconda fase, successiva alle giustificazioni, nella quale i funzionari delegati dal soggetto esercitante il potere disciplinare devono redigere una relazione scritta corredata da tutta la documentazione (incluse dichiarazioni scritte e firmate dalle persone interrogate) inerente alle indagini effettuate, in cui i funzionari all’uopo delegati riassumono i fatti emersi, espongono su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte le circostanze che possono influire sia a carico che a discarico dell’incolpato e, infine, espongono le proprie conclusioni circa le mancanze accertate e i relativi responsabili;
  • infine, e solo all’esito della fase precedente, si passa alla terza – eventuale – fase, in cui il direttore o chi da lui delegato esprime, in base alla propria relazione, il cd. opinamento circa la punizione da infliggere fra quelle previste dagli artt. 43 e 45, opinamento che è reso noto all’interessato con comunicazione scritta personale.
    Si consideri che la relazione scritta dei funzionari, infatti, non consiste in un mero riepilogo di quanto avvenuto e già riportato nella lettera di contestazione, bensì in un documento contenente tutte i rilievi emersi dalle indagini dagli stessi effettuate, con tanto di documentazione ed elementi a riprova delle circostanze riportate nella relazione.
    Trattasi di passaggio fondamentale, e non meramente accessorio, giacché, all’esito della presentazione della relazione, è concessa al lavoratore la facoltà di presentare nuove giustificazioni.
    Ciò comporta, inevitabilmente ed irrimediabilmente, la nullità del provvedimento disciplinare adottato laddove manchi una delle fasi del procedimento disciplinare degli autoferrotranvieri.
    La giurisprudenza è pacifica e concorde sul punto: ancora nel 2017, con sentenza n. 13804, la Suprema Corte ha specificato che “in materia di procedimento disciplinare a carico degli autoferrotranvieri, l’art. 53 dell’allegato A al r.d. n. 148 del 1931 prevede una procedura articolata in più fasi, inderogabile e volta alla tutela del lavoratore dipendente, quale contraente debole; l’omissione di una delle suddette fasi determina la nullità della sanzione disciplinare che, in relazione al tipo di violazione, rientra nella categoria delle nullità di protezione”.
    Il caso al vaglio della Corte di Cassazione era negli stessi termini del caso per cui si discute: ivi, infatti, non era stata redatta la relazione ex art. 53 “che è un passaggio necessario perché deve essere corredata dall’opportuna documentazione delle indagini svolte in relazione alle quali, dopo la notifica del cd. opinamento, possono essere presentate dall’incolpato nuove giustificazioni. Le fasi del procedimento non possono essere omesse o concentrate, altrimenti si verte in ipotesi di violazione dell’iter legislativo previsto per la irrogazione della sanzione disciplinare”.
    Si ricorda, infatti, che la legge prevede espressamente l’obbligo di allegare alla suddetta relazione “le deposizioni firmate dai rispettivi deponenti od interrogati”, con obbligo di indicare, in caso di rifiuto alla sottoscrizione, i motivi di tale rifiuto. E che dichiarazione firmata non sia mai stata presentata e/o redatta (circostanza già di per sé invalidante in toto la procedura disciplinare azionata) è innegabile, giacché, in caso contrario, avrebbe dovuto esser allegata all’opinamento.
    Tanto premesso, può derivare, per violazione della procedura disciplinare descritta dal R.D. 148/1931, la nullità del licenziamento/destituzione. Ciò in quanto “la nullità di una sanzione disciplinare, per tale tipo di violazione, rientra nella categoria delle nullità di protezione (cfr. Cass. 28.8.2015 n. 17286) atteso che la procedura garantista prevista in materia disciplinare (L. n. 300 del 1970, art. 7, in linea generale e, nello specifico dei rapporti di lavoro autoferrotranviario, dal R.D. n. 148 del 1931, art. 53) è inderogabile ed è fondata su un evidente scopo di tutela del contraente debole del rapporto (vale a dire del lavoratore dipendente)” (cfr. Cass. 13804/2017, cit.).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *