I riders non sono subordinati, ma a loro si applicano le tutele dei lavoratori subordinati.
Non è un gioco di parole o una battuta ma è il principio che emerge dalla lettura della sentenza della corte di appello di Tornino n. 26 del 4 febbraio 2019.
Secondo i giudici le collaborazioni coordinate e continuative, organizzate dal committente nei tempi e nei luoghi, restano prestazioni di lavoro autonomo, ma godono di alcune garanzie tipiche dei lavoratori dipendenti, in termini di orario, previdenza e retribuzione.
Questo tipo di collaborazioni, quindi, secondo i Giudici di Torino, non sono qualificabili come prestazioni di lavoro subordinato a tempo indeterminato ma appartengono a una fattispecie nuova, quella del lavoro etero-organizzato, nei casi previsti dal jobs act.
Nel caso in esame non era stato provato un potere eteroorganizzativo ed era emersa la libertà di disponibilità di cui i fattori godevano nello scegliere se lavorare o meno. I riders, inoltre, avevano il potere di revocare successivamente la lordo disponibilità, pur in presenza di un turno già definito. Ciò segnava sicuramente una differenza con i lavoratori subordinati classici.
Nonostante ciò, la prestazione dei riders non poteva nemmeno definirsi autonoma, perché erano predeterminati tempi e luoghi di lavoro. La collaborazione prevedeva una effettiva integrazione funzionale del prestatore di lavoro nella organizzazione produttiva del committente.
Secondo i giudici ciò integra una fattispecie nuova, quella dell’art. 2 del jobs act. Si tratta di una forma intermedia, in cui rientrano i riders, tra autonomo e subordinato. L’applicazione dell’art. 2 del d.lgs. 81/15 non comporta la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti, ma per ogni altro aspetto, e in particolare per quel che riguarda sicurezza e igiene, retribuzione diretta e differita, limiti di orario, ferie e previdenza, il rapporto è regolato nello stesso.
La corte però esclude l’estensione della noma sui licenziamenti. Il riferimento legislativo principale, per regolarne la loro applicazione, è l’art. 36 della costituzione. I giudici hanno applicato quindi la retribuzione e inquadramento individuati dal CCNL per verificare la congruità dei corrispettivi erogati ai riders che, però, ad ogni effetto non sono stati considerati lavoratori subordinati.