La natura subordinata della prestazione di lavoro degli operatori di call center.
Commentiamo una sentenza del Tribunale di Roma del 6 maggio 2019 relativa a società che eroga servizi di call center gestisce, a favore di primaria società di telefonia, due campagne telefoniche: una per la gestione di disservizi tecnici riscontrati dagli utenti con la modalità cd. out bound, l’altra per la rilevazione del gradimento del servizio ricevuto in occasione di disservizi segnalati e la proposizione di specifiche offerte o tariffe.
Tale attività è stata svolta mediante impiego di collaboratori coordinati e continuativi con plurimi contratti ex art. 409, n. 3, c.p.c. fino al 31 gennaio 2018 e con applicazione dell’Accordo collettivo 31.7.2017 Asstel – Assocontact /CGL CISL UIL dal 1° febbraio 201
I lavoratori hanno chiesto in via giudiziale l’accertamento della subordinazione a tempo indeterminato part-time e, in via subordinata, la riconducibilità dei rapporti di lavoro nell’alveo delle collaborazioni coordinate organizzate (di seguito co.co.org.) di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015 con conseguente disapplicazione dell’Accordo 31.7.2017 e applicazione del CCNL Telecomunicazioni.
Il Giudice ha escluso l’esistenza di rapporti di lavoro subordinati sul rilievo che i collaboratori out bound potevano «decidere quando rendere la prestazione» e precisamente ciascuno:
a) «comunicava alla ricorrente la sua disponibilità di giorno e orario, prenotando la postazione»;
b) «non aveva vincoli di orario, rimanendo libero di scegliere se e quando rendere la prestazione»;
c) se anche fosse stato presente, in assenza di segnalazioni da evadere, «poteva scegliere se stare o meno in attesa che l’elenco si riempisse, per poi procedere o meno alla lavorazione»;
d) «non era tenuto a giustificare la sua assenza e non era soggetto ad alcun tipo di sanzione disciplinare».