Il contratto a termine (o contratto a tempo determinato) è un contratto che, come si intuisce dal nome, prevede una scadenza, giunta la quale si risolve automaticamente. Secondo quanto previsto dalla disciplina attualmente vigente, il contratto a termine può avere una durata massima di 24 mesi, nel senso che è possibile che un lavoratore e un datore di lavoro stipulino uno o più contratti a termine tra loro per una determinata attività purchè la durata complessiva non sia superiore ai 24 mesi, comprensivi di proroghe. Superata tale durata, il lavoratore può rivolgersi ad un avvocato del lavoro tramite il quale è possibile ottenere la conversione del rapporto a tempo indeterminato.
Non è valido (e quindi il lavoratore ha diritto a rivolgersi ad un avvocato del lavoro per ottenere l’assunzione a tempo indeterminato e al risarcimento del danno) oltre che nel caso di superamento della durata massima, anche nel caso in cui siano stipulate più del limite massimo di proroghe consentito dalla legge oppure quando non viene rispettato il termine che deve intercorrere tra un contratto a termine ed un altro. Inoltre, dopo i primi 12 mesi, per poter stipulare un nuovo contratto o prorogare quello in essere, è necessario che sia indicata una causale, tra quelle previste dalla legge. Se la causale non è indicata o è falsa, tramite avvocati del lavoro specializzati, è possibile ottenere l’assunzione a tempo indeterminato.
Si, esiste il limite del 20% rispetto ai contratti a tempo indeterminato.
In generale, tramite l’assistenza di avvocati specializzati in diritto del lavoro, il lavoratore ha diritto all’assunzione a tempo indeterminato nonché al risarcimento del danno.
Il licenziamento può avvenire per motivi legati all’azienda (crisi dell’impresa, soppressione della posizione o riallocazione più efficiente delle risorse. In questo caso si parla di licenziamento per giustificato motivo oggettivo), ovvero per motivi legati al lavoratore (se l’azienda contesta al lavoratore delle inadempienze rispetto ai suoi obblighi).
L’azienda deve comunicare il licenziamento con un atto scritto che deve contenere i motivi dello stesso.
Nel caso in cui i motivi alla base del licenziamento non siano veri, il lavoratore, tramite il proprio avvocato di fiducia, lo deve impugnare entro 60 giorni con atto scritto. L’avvocato del lavoro avrà poi 180 giorni di tempo per depositare la causa davanti al Tribunale competente.
C’è una grossa differenza tra aziende con più di 15 dipendenti e aziende con meno di 15 dipendenti, nonchè tra lavoratori assunti prima o dopo il 7 marzo 2015. Nelle grandi aziende il lavoratore assunto prima del 2015, a seconda dei casi, può ottenere dalla reintegrazione nel posto di lavoro con risarcimento del danno, ad un semplice risarcimento del danno fino a 24 mensilità di retribuzione.Nelle imprese con meno di 15 dipendenti il lavoratore licenziato ha diritto solo ad un risarcimento del danno per il licenziamento illegittimo nella misura massima di 6 mensilità di retribuzione. I lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, sono assoggettati al contratto a tutele crescenti (jobs act) e possono ambire, in linea generale, ad un risarcimento pari a due mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di 6 e un massimo di 36 mensilità. In ogni caso, le discipline sul licenziamento sono molto complesse, ed è necessario essere assistiti da avvocati specializzati in diritto del lavoro per poter ricevere una consulenza qualificata e conoscere i propri diritti.
È un contratto con cui un’azienda conferisce a un lavoratore il compito di svolgere attività lavorativa funzionalizzata al raggiungimento di un obiettivo (il progetto, appunto). Il lavoratore deve poter svolgere la propria attività in autonomia, senza essere soggetto alle direttive dell’impresa ma solo coordinandosi con l’attività di impresa.
Il contratto di lavoro a progetto non è valido:
Il lavoratore ha diritto a chiedere all’impresa l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e ad ottenere il risarcimento del danno. Il lavoratore ha comunque diritto ad avere un compenso proporzionato all’attività svolta e parametrato ai contratti collettivi.
Il contratto a progetto è stato abolito, attualmente sono rimaste in vigore le collaborazioni coordinate e continuative, che però ove la prestazione di lavoro sia stabilita dal datore di lavoro, anche con riferimento a tempi e luoghi di lavoro, possono essere convertite in contratti di lavoro subordinati. Anche in questo caso, è opportuno rivolgersi ad un Avvocato del Lavoro per conoscere i propri diritti.