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Esiste un obbligo di informare il datore di lavoro di un fatto illecito?

siste un obbligo del dipendente di informare il datore di lavoro laddove venga a sapere che un collega ha commesso o stia commettendo  un fatto illecito?

Pare di si, tanto che non informare il datore di lavoro di un fatto illecito che si viene a sapere potrebbe addirittura far scattare il licenziamento.

Commentiamo in proposito la sentenza 22 novembre 2019 n. 30558, relativa proprio alla questione se possa dirsi sussistente a carico del lavoratore, nell’ipotesi in cui egli sia a conoscenza di eventuali illeciti o irregolarità perpetrati nell’ambito della prestazione lavorativa, un obbligo di informazione (comunque di avviso) nei confronti degli organi direttivi della datrice di lavoro.

Nel caso di specie si trattava della irregolare prassi instaurata nella procedura di aggiudicazione delle gare aventi ad oggetto la riparazione dei veicoli di una data società e che era stato dichiarato illegittimo con applicazione della tutela reintegratoria da entrambe le sentenze di merito che si sono succedute nel tempo, salvo poi subire la conclusiva censura da parte del Giudice di legittimità

Ebbene dai principi di diligenza e di fedeltà previsti dagli artt. 2104 e 2105 c.c., consegue l’obbligo di qualsiasi lavoratore – indipendentemente dal tipo di attività svolta, dalle mansioni e dalla qualifica professionale – di informare il datore di lavoro sulla eventuale sussistenza di irregolarità e/o illeciti posti in essere sia dai superiori gerarchici che dai colleghi. La violazione di quell’obbligo può costituire di per sé, secondo la gravità del caso concreto – soggetta alla valutazione del giudice del merito -, giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c. (Fattispecie in cui un lavoratore, a conoscenza di una prassi illecita nell’affidamento delle gare di appalto e pur non avendovi cooperato, era stato licenziato per non aver di ciò riferito ai responsabili aziendali. La Corte di Cassazione, affermando il principio di cui alla massima, ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento e disposto il reintegro del lavoratore nel posto di lavoro)

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