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Distacco dell’apprendista: possibile, ma con dei limiti

Nella nota 1118/2019 il Ministero del lavoro ha vagliato la legittimità del distacco dell’apprendista, con particolare riferimento all’adempimento degli obblighi formativi e all’osservanza dei compiti del tuto aziendale.
Il distacco si realizza quando un lavoratore viene temporaneamente messo a disposizione di un altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.

Requisito essenziale è che per il distacco dell’apprendista, per un verso, vi sia l’interesse del datore di lavoro distaccante e, per altro verso, che l’aspetto formativa rimanga prevalente rispetto a detto interesse del distaccante.
In ogni caso il ministro del lavoro nella nota 1118/19 pone alcune condizioni alle concrete modalità di svolgimento del distacco di un apprendista.

In primo luogo è necessario che sia previsto già nel piano formativo dell’apprendista la possibilità di distaccarlo presso altro datore di lavoro, facendo riferimento alla formazione del lavoratore e al tutor aziendale. La presenza del tutor è essenziale anche nel contesto produttivo del distaccatario, verificando puntualmente l’effettivo esercizio dei compiti a lui attribuiti dalla contrattazione collettiva, per garantire che il periodo del distacco risulti utile e coerente al percorso formativo dell’apprendista definito all’atto dell’assunzione.

In secondo luogo, è necessario che il distacco sia temporaneo.

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