In questo periodo di diffusione del Coronavirus e di approssimarsi delle riaperture ci poniamo la questione della fattispecie in cui il Coronavirus venga contratto sul lavoro.
L’Inail, con circolare n. 13 del 3 aprile 2020, interviene fornendo istruzioni operative sulla concreta applicazione dell’articolo 42 del Decreto Legge n. 18 del 2020, ovvero il testo di riferimento per infortuni sul lavoro e malattie professionali (per un completo articolo su cosa si deve sapere in caso di infortunio clicca il seguente link). Il secondo comma del citato art. 42 prevede l’estensione della tutela indennitaria ed assicurativa a tutti i casi di contagio COVID-19 avvenuti in occasione di lavoro mentre il primo comma dello stesso art. 42 dispone la sospensione di una serie di termini per la richiesta di prestazioni a carico dell’Ente in ragione della situazione emergenziale.
Il secondo comma del richiamato articolo 42 dispone quanto segue: «nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro».
L’Inail, con la circolare in commento è intervenuto quindi a chiarire le implicazioni procedurali di gestione dei casi sia sotto un profilo strettamente certificativo che, soprattutto, con riferimento all’accertamento medico-legale del nesso di causalità relativo al contagio. La natura epidemiologica della malattia aveva immediatamente destato perplessità con riferimento alle difficoltà che il lavoratore avrebbe incontrato nel dimostrare di avere contratto il virus proprio in occasione di lavoro e non in una situazione diversa. Vero è che l’evoluzione giurisprudenziale relativa al riconoscimento degli eventi infortunistici è giusta a differenziare la nozione di “occasione di lavoro” dalla più stringente “causa di lavoro” nel senso di far rientrare tra gli eventi indennizzabili «tutte le condizioni, comprese quelle ambientali e socio – economiche, in cui l’attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall’apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore, col solo limite, in quest’ultimo caso, del c.d. rischio elettivo, ossia derivante da una scelta volontaria del lavoratore diretta a soddisfare esigenze personali» (Corte di Cassazione, n. 12779 del 2012, conforme Corte di Cassazione, n. 9913 del 2016). In particolare, secondo la Corte, affinchè l’infortunio sia indennizzabile da parte dell’Inail, non è necessario che sia avvenuto nell’espletamento delle mansioni tipiche disimpegnate dal lavoratore essendo sufficiente, a tal fine, anche che lo stesso sia avvenuto durante lo svolgimento di attività strumentali o accessorie.
È chiaro che la posizione della giurisprudenza è amplissima con riferimento agli eventi connotati dalla c.d. causa violenta che sono, quindi, immediatamente indennizzabili. Lo strumento interpretativo avrebbe potuto, però, scricchiolare con riferimento al contagio COVID-19 per una pluralità di ragioni. In primo luogo perché i sintomi si manifestano a distanza di tempo dall’effettivo contagio e, in secondo luogo, perché in una situazione epidemiologica come quella attuale non è ragionevolmente possibile escludere che il contagio stesso sia avvenuto al di fuori del perimetro dell’“occasione di lavoro”.
La Circolare n. 13/2020 in commento interviene, allora, in modo da rendere il più possibile effettiva la tutala istituendo un meccanismo molto simile a quello già previsto per le malattie professionali tabellate prevedendo l’applicazione di una presunzione semplice di riconducibilità al lavoro dei contagi prevedendo per alcune categorie professionali «la presunzione semplice di origine professionale, considerata la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus».
Tali categorie sono le seguenti:
- operatori sanitari;
- addetti al front office;
- addetti vendita, cassa e banconisti;
- personale non sanitario operante presso ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie;
- operatori del trasporto infermi.
In ogni caso è riconosciuta la possibilità, in capo all’assicurato, di dimostrare ricorrendo ad elementi gravi, precisi e concordanti, la riconducibilità al lavoro del contagio pertanto l’elencazione delle categorie professionali di cui sopra non deve essere intesa come esaustiva.
Sotto il profilo degli eventi indennizzati, la Circolare riconosce la qualificazione come infortuni in itinere i casi di contagio durante il tragitto da casa al luogo di lavoro specificando che rientrano in tale fattispecie non solo gli eventi legati alla normale circolazione stradale ma ogni altro evento lesivo. Anche con riferimento alla tipologia in esame, è condotto un ampliamento dei margini di valutazione dei casi si riconosce «in merito all’utilizzo del mezzo di trasporto, poiché il rischio di contagio è molto più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati, al fine di ridurne la portata, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza sul luogo di lavoro è considerato necessitato l’uso del mezzo privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa. Tale deroga vale per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica».
Si ritiene doveroso porre l’attenzione al fatto che la copertura degli eventi occorsi sul tragitto abitazione lavoro è condizionata dalla Circolare ai casi delle prestazioni «da rendere in presenza sul luogo di lavoro» pertanto occorrerà valutare il concreto atteggiarsi delle valutazioni operate dall’Ente nei casi in cui il lavoratore svolga mansioni impiegatizie e si trovi nelle condizioni di utilizzare il c.d. lavoro agile ma opti per recarsi in ufficio in assenza di specifica richiesta da parte del datore di lavoro.
Come premesso, i casi saranno riconosciuti in base alla presunzione semplice di contagio in occasione di lavoro per le categorie professionali indicate mentre, nei casi di dubbia competenza, essi saranno valutati in base alla consueta convenzione tra Inps ed Inail per l’erogazione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta. I casi per i quali si ritenga che il contagio non sia occorso in occasione di lavoro saranno quindi smistati all’INPS per essere gestiti come un normale evento morboso.
Deve essere precisato che, in applicazione del disposto dell’articolo 42, secondo comma, i casi di contagio in occasione di lavoro non sono valutati ai fini del calcolo delle oscillazioni dei tassi applicati ai datori di lavoro pertanto essi sono sterilizzati a tal fine.