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Contratto a tutele crescenti: per il Tribunale di Roma è incostituzionale

Contratto a tutele crescenti (jobs act): secondo il tribunale di Roma è incostituzionale.

Anche l’art. 4 del D.lgs. n. 23/2015 è incostituzionale. È questa la convinzione del Giudice del Lavoro di Roma sulle tutele crescenti per licenziamenti disciplinari illegittimi per vizi procedurali.

Si tratta di quella norma del jobs act che prevede che in caso di vizio di motivazione del licenziamento o in caso di violazione della procedura disciplinare, al lavoratore compete solo un risarcimento del danno, peraltro in misura dimezzata rispetto alle regole generali.
Per il Tribunale di Roma la norma in questione va rimessa alla Corte Costituzionale perché la dichiari incostituzionale
Nel caso di specie il Giudice del Lavoro, dopo aver qualificato come subordinato il rapporto dedotto in causa, accertava l’esistenza di un licenziamento illegittimo comminato con effetto il 31 agosto 2017.
Secondo lo stesso Tribunale, sulla base della prospettazione della domanda, il licenziamento doveva dichiararsi illegittimo per violazione dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.
Il preteso datore di lavoro aveva interrotto il rapporto per motivi disciplinari senza una preventiva procedura di contestazione disciplinare ai sensi dello Statuto.

Pertanto la fattispecie doveva essere giudicata secondo l’art. 4 del D.lgs. n. 23/2015 sulle tutele crescenti.

Tale normativa, al pari dell’art. 3 prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale, prevede un meccanismo crescente di tutele strettamente legato all’anzianità di servizio.
Il criterio dell’anzianità deve poi commisurarsi a quello della dimensione dell’impresa previsto dall’art. 9 dello stesso Decreto, per cui in caso di impresa con meno di 15 dipendenti l’indennizzo è ridotto alla metà.
Come è noto poi, l’art 4 non ha subito alcun intervento da parte della Corte Costituzionale, né da parte del Decreto Dignità, per cui le tutele, dalla sua entrata in vigore, sono rimaste immutate rispetto a quelle generali del precedente art. 3.
A tale proposito il Tribunale ritiene che il criterio dell’anzianità di servizio, rimasto unico ed immutato per i licenziamenti illegittimi per vizi procedurali, sia insufficiente.
Le motivazioni sottese alla illegittimità dell’art 3 del D.lgs. n 23/2015 sono tutte ricondotte dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n 194/2018 alla esigenza di una personalizzazione del danno subito, di cui l’anzianità di servizio è un parametro importante, ma non l’unico.

Quelle motivazioni, per il Tribunale, devono estendersi anche all’art. 4. Secondo il Tribunale, tanto il licenziamento viziato per questi sostanziali (art. 3), quanto quello per motivi procedurali (art. 4) integrano sempre fattispecie di atti illeciti che devono essere correttamente riparati.
L’art. 7 dello Statuto, che è un tipico vizio procedurale disciplinato dall’art. 4, rappresenta pur sempre una norma imperativa e il parametro dell’indennità legato solo all’anzianità di servizio non rappresenta per il Giudice del Lavoro un adeguato dissuasore per licenziamenti posti in contrasto con il diritto di difesa in capo al lavoratore.
A supporto della tesi di una tutela personalizzata, il Tribunale rammenta che anche nella previgente disciplina dell’art. 18 dello Statuto, il danno da risarcire per vizi procedurali doveva tenere conto della gravità della violazione procedurale posta in essere dal datore di lavoro, mentre nelle imprese a cui si applicava la legge n. 604/1966 i criteri risarcitori tengono conto anche del comportamento delle parti.

Nell’uno e nell’altro caso, l’anzianità di servizio non basta. Per questo, secondo il Giudice, occorre un intervento della Corte Costituzionale anche sull’art. 4 del Jobs Act che definisca una tutela risarcitoria adeguata e personalizzata, con criteri più ampi di quelli della mera anzianità di servizio.

Sarà interessante allora attendere il responso della Corte, tenuto conto che un eventuale accoglimento della questione di illegittimità avrà impatti anche su licenziamenti futuri eventualmente viziati per forma o per procedura, in considerazione della circostanza che la dizione dell’art. 4 è rimasta immutata.

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