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ASDI, ulteriori 6 mesi di trattamento di disoccupazione al termine della NASPI

ASDI, definiti i criteri in attesa della circolare Inps

articolo estratto da guida al lavoro, n. 4/16, di GIANNI BOCCHIERI

Per poter beneficiare dell’ASDI, il lavoratore che ha percepito la Naspi per tutta la sua durata deve risultare ancora disoccupato e componente di un nucleo familiare, in cui sia presente almeno un minore di 18 anni o abbiano un’età pari o superiore a 55 anni e non abbiano maturato i requisiti per la pensione, o abbiano un indicatore ISEE pari o inferiore a 5.000 euro. La prestazione ha una durata massima di sei mesi ed importo pari al 75% dell’ultima Naspi percepita e comunque non superiore all’ammontare dell’assegno sociale, fermo restando gli aumenti per i carichi familiari individuati dal decreto ministeriale. In caso di fruizione dell’ASDI nell’anno precedente, la durata dell’ASDI è pari alla differenza tra sei mesi e la durata dell’ASDI fruito.
L’ASDI è erogata nei limiti delle risorse del Fondo appositamente istituito dal d.lgs. 22/2015 il cui stanziamento iniziale di 200 milioni è stato incrementato di 180 milioni dal dlgs.148/2015 (art. 43 comma 5) e di 220 milioni dalla legge di stabilità per il 2016 (art.1, comma 387, lett.b, l.208/2015), nell’ambito delle misure di contrasto alla povertà.
I limiti e i criteri di cumulabilità dei redditi da lavoro conseguiti nel periodo di fruizione dell’ASDI, sono quelli validi per la disciplina della Naspi. In particolare, per incentivare la ricerca attiva del lavoro, il decreto consente il cumulo parziale dei redditi derivanti da nuova occupazione con l’ASDI, purché questi siano inferiori a 8.000 euro nel caso di rapporto di lavoro subordinato e a 4.800 euro nel caso di lavoro autonomo, a condizione che il beneficiario comunichi all’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività il reddito annuo previsto. L’INPS utilizza tale comunicazione per verificare la permanenza del requisito della condizione economica di bisogno.
Modalità di accesso alla prestazione
Come precisato dal Ministero del Lavoro con la nota n.33_6704 del 29 dicembre 2015, la domanda di erogazione del sussidio deve essere presentata dal disoccupato all’INPS, tramite le procedure telematiche dalla stessa predisposte, a partire dal primo giorno successivo al termine della Naspi ed entro il termine di decadenza di trenta giorni, secondo i modelli che saranno resi disponibili on line sul portale dell’Istituto.
Successivamente, il richiedente dovrà recarsi nel servizio competente nel cui ambito territoriale è stabilita la propria residenza per la sottoscrizione di un “Progetto Personalizzato”, contenente l’impegno a partecipare a corsi di formazione e orientamento e ad accettare adeguate proposte di lavoro.
In base alle indicazioni operative della citata nota, per servizi competenti devono intendersi i Centri Pubblici per l’Impiego (CPI) di residenza del richiedente, precludendo quindi la possibilità di recarsi presso gli operatori pubblici o privati accreditati per stipulare il progetto personalizzato e effettuare la conseguente comunicazione delle sue caratteristiche all’INPS.
Nel caso in cui il richiedente ASDI abbia sottoscritto un patto di servizio nel periodo di fruizione della Naspi, può autodichiarare l’avvenuta stipula che viene successivamente verificata dal servizio competente. In questo modo, la fruizione dell’ASDI non viene preclusa, fermo restando la necessità di aggiornare il progetto nei 45 giorni successivi alla richiesta di assegno e di darne comunicazione all’INPS, a pena di sospensione dell’ASDI a partire dalla terza mensilità.
Il progetto personalizzato
Tra i requisiti oggettivi per l’accesso all’ASDI, è quindi richiesta la preventiva sottoscrizione di un progetto personalizzato con il competente servizio per l’impiego, che il DM individua in quello di residenza del richiedente, a seguito di uno o più colloqui individuali. Il provvedimento stabilisce i contenuti minimi del progetto personalizzato: l’individuazione di un responsabile del progetto; la definizione del profilo personale di occupabilità; la valutazione dello stato di bisogno del richiedente calcolato non solo in base al profiling ma anche tenuto conto di altri parametri tra cui i carichi familiari, le responsabilità di cura, lo stato di salute e altre condizioni che richiedano una presa in carico integrata; la definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti in ciascuna settimana; la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile di progetto, di regola bisettimanale, salvo quanto diversamente specificato nel progetto personalizzato; le modalità con cui la ricerca attiva di lavoro è dimostrata al responsabile delle attività, tenendo traccia degli atti compiuti, secondo le modalità concordate nel progetto personalizzato. Inoltre, il progetto personalizzato impegna il disoccupato a partecipare ad iniziative formative, di orientamento o ad altre iniziative di politica attiva o di attivazione concordate con il responsabile del progetto e l’obbligo ad accettare congrue offerte di lavoro.
I contenuti di questo progetto personalizzato sono analoghi a quelli del patto di servizio personalizzato previsto dal d.lgs. 150/2015 per la conferma dello stato di disoccupazione dopo il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) e il mantenimento della prestazione Naspi.
Entrambi prevedono l’impegno a partecipare ad iniziative formative, di orientamento o ad altre iniziative di politica attiva o di attivazione e l’obbligo ad accettare congrue offerte di lavoro, salvo la definizione della condizione di bisogno che deve essere inserita nel progetto personalizzato redatto ai fini dell’ASDI. Sarà proprio questo indicatore a richiedere il necessario aggiornamento dei patti di servizio personalizzati precedentemente stipulati con gli operatori dei CPI che dovrà avvenire entro 45 giorni dalla richiesta dell’assegno e in merito al quale mancano ancora indicazioni operative da parte del Ministero del Lavoro.
Invece, il Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni operative in merito alle comunicazioni relative alle caratteristiche del progetto personalizzato e alle relative modifiche.
In particolare, con la nota n.33_6704 del 29 dicembre 2015 ha individuato le procedure telematiche con cui i servizi competenti devono comunicare a INPS la sottoscrizione del progetto personalizzato e il suo aggiornamento secondo gli standard tecnici definiti con DM del 30 ottobre 2007, in attesa del DM da adottare sentita la Conferenza Stato Regioni ed il Garante della Privacy.
Esclusivamente gli operatori dei CPI, abilitati con apposite credenziali ad operare sul portale ClicLavoro dovranno comunicare la sottoscrizione del progetto personalizzato indicando i dati anagrafici del cittadino e la data di avvenuta stipula da parte del cittadino e gli eventi modificativi che vengono ricondotti a due categorie: aggiornamento del progetto e fatto sanzionabile. Nel caso di sanzione, il CPI dovrà indicare anche la tipologia di sanzione e la sua motivazione. Inoltre, nel portale di ClicLavoro, sarà da subito possibile la registrazione dell’annullamento di precedenti comunicazioni relative all’ASDI.
Come precisato dalla richiamata circolare, dall’11 gennaio 2016 tutte queste comunicazioni saranno trasmesse all’INPS tramite la cooperazione applicativa, configurando così il portale ClicLavoro quale unico canale informativo verso lo stesso Istituto.
Il sistema sanzionatorio: i casi di decadenza
Il DM prevede l’applicazione di una serie di sanzioni crescenti per la mancata partecipazione alle iniziative previste nel progetto personalizzato ossia la decurtazione di un quarto e di un’intera mensilità di ASDI, rispettivamente alla prima ed alla seconda assenza alle convocazioni dei Centri per l’impiego e la decadenza dalla prestazione alla terza assenza; la sospensione di una mensilità di ASDI alla prima assenza e la decadenza dalla prestazione nel caso di ulteriore assenza in caso di mancata partecipazione alle iniziative per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro comporterà e la decadenza dalla prestazione già alla prima mancata partecipazione alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, come nel caso di rifiuto di offerta di lavoro congrua. La decurtazione dell’ASDI non esclude la concessione dei previsti incrementi per carichi familiari. In nessun caso è prevista la decadenza dallo stato di disoccupazione, come invece stabilito dal d.lgs. 150/2015.
I disallineamenti
Nell’implementazione del modello di politiche attive previsto dal Jobs Act, la nota direttoriale del 29 dicembre 2015 si aggiunge alla circolare INPS n. 194 del 27 novembre 2015 ed alla n. 34 del 23 dicembre 2015, con le quali sono state fornite le prime indicazioni in merito al decreto legislativo di riordino dei servizi per il lavoro e delle politiche attive.
Tutti questi atti evidenziano i disallineamenti delle diverse fonti normativi, con ricadute a livello gestionale.
Innanzitutto, mentre la nota direttoriale del 23 dicembre 2015 prevede che il disoccupato dovrà contattare il centro per l’impiego di domicilio, entro i 15 giorni successivi alla domanda di NASPI, per stipulare il patto di servizio personalizzato che conterrà gli impegni a cui è condizionata la fruizione della stessa NASPI, la nota direttoriale del 29 dicembre prevede che il lavoratore ancora disoccupato dopo aver fruito della NASPI dovrà recarsi fisicamente al centro per l’impiego di residenza, per ottenere l’ASDI, dovrà sottoscrivere un “progetto personalizzato”.
Inoltre, i servizi per il lavoro privati potranno sottoscrivere il “patto di servizio” della NASPI, se previsto dalle convenzioni bilaterali tra lo stesso Ministero del Lavoro e le Regioni per la gestione della fase transitoria del mercato del lavoro per i prossimi due anni, fino alla revisione degli assetti costituzionali, ma non potranno stipulare il “progetto personalizzato” per l’ASDI.
Infine, in attesa della costruzione del sistema informativo unitario, i due diversi accordi saranno gestiti con sistemi informatici diversi: quello con cui gestiscono anche la DID on line, secondo quanto previsto nella nota direttoriale del 23 dicembre 2015 ed il portale ClicLavoro per le comunicazioni relative all’ASDI.

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