Apprendistato senza formazione: conversione a tempo indeterminato
La suprema corte di cassazione è nuovamente intervenuta sul tema dell’apprendistato con sentenza numero 5375 del 7 marzo 2018.
La normativa sull’apprendistato attribuisce alla formazione un’importanza fondamentale: il senso dell’apprendistato, in effetti, è proprio quello di “apprendere” mediante adeguata formazione.
In assenza di attività formativa, quindi, venendo meno il presupposto per cui si è ricorso all’istituto dell’apprendistato, il rapporto di lavoro deve essere considerato ordinario, con conseguente diritto del lavoratore apprendista di agire in giudizio per ottenere la conversione a tempo indeterminato.
Nel caso di specie era risultato in processo che la formazione del lavoratore durante l’apprendistato era avvenuta solamente durante i primi tre giorni di lavoro mentre nel restante periodo di apprendistato, il lavoratore non aveva ricevuto altra formazione professionale con contenuti specifici.
La corte di cassazione ha quindi confermato che laddove si versi in caso di apprendistato senza formazione, debba essere disposta dal giudice la conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro.